(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
 
1.  Gli  utili  che  un'impresa  di  uno  Stato   contraente   ritrae
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili 
sono imponibili soltanto in detto Stato. 
 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un 
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.