(Convenzione-art. 1)
                             CONVENZIONE 
 
              RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO, 
        CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE 
   NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHE' LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI 
           SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE 
 
LE PARTI CONTRAENTI, Stati membri dell'Unione europea: 
 
VISTA la decisione 2007/436/CE, EURATOM, del Consiglio, del 7  giugno
2007, relativa al  sistema  delle  risorse  proprie  delle  Comunita'
europee ("la decisione"), 
 
CONSIDERANDO il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio,
del 22 maggio 2000, recante applicazione  della  succitata  decisione
relativa al sistema delle risorse proprie ("il regolamento"), 
 
CONSIDERANDO   che   lo   sdoganamento   centralizzato,    e    altre
semplificazioni delle formalita' doganali, ai sensi  del  regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile 2008, che  istituisce  il  codice  doganale  comunitario  ("il
codice doganale  aggiornato")  puo'  contribuire  alla  creazione  di
condizioni propizie al commercio, 
 
CONSIDERANDO che l'autorizzazione unica quale  definita  all'articolo
1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione prevede
gli stessi benefici per il periodo fino all'applicazione  del  codice
doganale aggiornato, 
 
CONSIDERANDO la dichiarazione del  Consiglio,  del  25  giugno  2007,
sulla condivisione delle spese di riscossione dei  dazi,  sull'IVA  e
sulle statistiche elaborate nel quadro del  sistema  di  sdoganamento
centralizzato e la dichiarazione del Consiglio e  della  Commissione,
del 25 giugno 2007, sulla valutazione del funzionamento  del  sistema
di sdoganamento centralizzato, 
 
TENUTO CONTO degli articoli 17 e 120 del codice  doganale  aggiornato
che prevedono rispettivamente il riconoscimento della validita' delle
decisioni prese dalle  autorita'  doganali  in  tutta  la  Comunita',
nonche' la forza probante dei risultati delle verifiche in  tutto  il
territorio della Comunita', 
 
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: 
 
(1) la gestione dello sdoganamento  centralizzato,  che  puo'  essere
     integrata  da   semplificazioni   delle   formalita'   doganali,
     comporta, allorche' le merci sono dichiarate per l'immissione in
     libera pratica in uno  Stato  membro  ma  sono  presentate  alla
     dogana di un altro Stato membro, spese  amministrative  nei  due
     Stati membri. Questo  giustifica  una  ridistribuzione  parziale
     delle spese di riscossione  che  sono  trattenute  allorche'  le
     risorse proprie  tradizionali  sono  messe  a  disposizione  del
     bilancio comunitario in conformita' del regolamento. 
 
(2) Tale ridistribuzione, effettuata dalla Parte contraente in cui e'
     presentata la dichiarazione  in  dogana  a  favore  della  Parte
     contraente in cui  sono  presentate  le  merci,  corrisponde  in
     totale al 50% delle spese di riscossione trattenute. 
 
(3) Una corretta attuazione  della  ridistribuzione  delle  spese  di
     riscossione  necessita  dell'adozione  di  procedure  specifiche
     sotto forma di convenzione tra le Parti contraenti. 
 
(4) La  presente  convenzione  deve  essere  applicata  dalle   Parti
     contraenti in conformita'  alle  rispettive  norme  e  procedure
     nazionali, 
 
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
 
                             ARTICOLO 1 
 
1. La presente convenzione  definisce  le  procedure,  relative  alla
ridistribuzione delle  spese  di  riscossione  allorche'  le  risorse
proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, che le  Parti
contraenti seguono  in  caso  di  sdoganamento  centralizzato,  quale
definito dall'articolo 106 del codice doganale aggiornato, qualora le
merci siano dichiarate per l'immissione  in  libera  pratica  in  uno
Stato membro ma siano  presentate  alla  dogana  di  un  altro  Stato
membro. 
 
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 si  applicano  altresi'  se  il
concetto   di   sdoganamento   centralizzato    e'    integrato    da
semplificazioni  previste   in   conformita'   al   codice   doganale
aggiornato. 
 
3.  Le  procedure  di  cui  al  paragrafo  1   si   applicano   anche
all'autorizzazione unica quale definita dall'articolo 1, punto 13 del
regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione,  per  l'immissione  in
libera pratica.