CONVENZIONE RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO, CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHE' LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE LE PARTI CONTRAENTI, Stati membri dell'Unione europea: VISTA la decisione 2007/436/CE, EURATOM, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee ("la decisione"), CONSIDERANDO il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della succitata decisione relativa al sistema delle risorse proprie ("il regolamento"), CONSIDERANDO che lo sdoganamento centralizzato, e altre semplificazioni delle formalita' doganali, ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario ("il codice doganale aggiornato") puo' contribuire alla creazione di condizioni propizie al commercio, CONSIDERANDO che l'autorizzazione unica quale definita all'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione prevede gli stessi benefici per il periodo fino all'applicazione del codice doganale aggiornato, CONSIDERANDO la dichiarazione del Consiglio, del 25 giugno 2007, sulla condivisione delle spese di riscossione dei dazi, sull'IVA e sulle statistiche elaborate nel quadro del sistema di sdoganamento centralizzato e la dichiarazione del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla valutazione del funzionamento del sistema di sdoganamento centralizzato, TENUTO CONTO degli articoli 17 e 120 del codice doganale aggiornato che prevedono rispettivamente il riconoscimento della validita' delle decisioni prese dalle autorita' doganali in tutta la Comunita', nonche' la forza probante dei risultati delle verifiche in tutto il territorio della Comunita', CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) la gestione dello sdoganamento centralizzato, che puo' essere integrata da semplificazioni delle formalita' doganali, comporta, allorche' le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro, spese amministrative nei due Stati membri. Questo giustifica una ridistribuzione parziale delle spese di riscossione che sono trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio comunitario in conformita' del regolamento. (2) Tale ridistribuzione, effettuata dalla Parte contraente in cui e' presentata la dichiarazione in dogana a favore della Parte contraente in cui sono presentate le merci, corrisponde in totale al 50% delle spese di riscossione trattenute. (3) Una corretta attuazione della ridistribuzione delle spese di riscossione necessita dell'adozione di procedure specifiche sotto forma di convenzione tra le Parti contraenti. (4) La presente convenzione deve essere applicata dalle Parti contraenti in conformita' alle rispettive norme e procedure nazionali, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. La presente convenzione definisce le procedure, relative alla ridistribuzione delle spese di riscossione allorche' le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, che le Parti contraenti seguono in caso di sdoganamento centralizzato, quale definito dall'articolo 106 del codice doganale aggiornato, qualora le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma siano presentate alla dogana di un altro Stato membro. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano altresi' se il concetto di sdoganamento centralizzato e' integrato da semplificazioni previste in conformita' al codice doganale aggiornato. 3. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano anche all'autorizzazione unica quale definita dall'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, per l'immissione in libera pratica.