ARTICOLO 2 Ai fini della presente convenzione si intende per: a) "autorizzazione": qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorita' doganali che consente l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui e' stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci; b) "autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione": le autorita' doganali dello Stato membro partecipante che consentono l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui e' stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci; c) "autorita' doganali che forniscono assistenza": le autorita' doganali dello Stato membro partecipante, le quali assistono le autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione per quanto riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci; d) "dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci; e) "spese di riscossione": gli importi che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere in conformita' all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione o ad una corrispondente disposizione di qualsiasi altra decisione successiva che la sostituisca.