(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
Ai fini della presente convenzione si intende per: 
 
a) "autorizzazione":  qualsiasi   autorizzazione   rilasciata   dalle
    autorita' doganali che consente l'immissione  in  libera  pratica
    delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo  in  cui
    e' stabilito il titolare  dell'autorizzazione,  indipendentemente
    dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci; 
 
b) "autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione": le autorita'
    doganali  dello  Stato   membro   partecipante   che   consentono
    l'immissione in libera pratica delle merci  all'ufficio  doganale
    competente  per  il  luogo  in  cui  e'  stabilito  il   titolare
    dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove
    sono presentate le merci; 
 
c) "autorita'  doganali  che  forniscono  assistenza":  le  autorita'
    doganali dello Stato membro partecipante, le quali  assistono  le
    autorita' doganali che  rilasciano  l'autorizzazione  per  quanto
    riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci; 
 
d) "dazi all'importazione": i dazi doganali  dovuti  all'importazione
delle merci; 
 
e) "spese di riscossione": gli importi  che  gli  Stati  membri  sono
    autorizzati a trattenere in conformita' all'articolo 2, paragrafo
    3  della  decisione  o  ad  una  corrispondente  disposizione  di
    qualsiasi altra decisione successiva che la sostituisca.