(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
L'importo delle spese  di  riscossione  che  lo  Stato  membro  delle
autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire
allo Stato membro delle autorita' doganali che forniscono  assistenza
e' pari al cinquanta per cento  (50%)  dell'importo  delle  spese  di
riscossione trattenute.