(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
1. Ogni  Parte  contraente  puo'  proporre  modifiche  alla  presente
convenzione, in particolare se  la  Parte  contraente  subisca  gravi
perdite  di  bilancio  a  seguito  dell'applicazione  della  presente
convenzione. Ogni proposta di modifica e' inviata al  depositario  di
cui  all'articolo  7,  il  quale  ne  da'  comunicazione  alle  Parti
contraenti. 
 
2.  Le  modifiche  sono  adottate  di  comune  accordo  dalle   Parti
contraenti. 
 
3. Le modifiche adottate in base al paragrafo 2 entrano in  vigore  a
norma dell'articolo 7.