ART. 4. 
                        (Entrata in vigore). 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 febbraio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano