(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                              DIVIDENDI 
 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono 
imponibili in detto altro Stato. 
 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona  che
percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta 
cosi' applicata non puo' eccedere: 
 
  (a)  il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei   dividendi   se
l'effettivo beneficiario e' una societa' che possiede almeno il 25 
per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; 
  (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli 
altri casi. 
 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune 
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
 
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per 
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale 
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la  societa'  che  paga  i  dividendi,  un'attivita'  industriale   o
commerciale per mezzo di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,
ovvero una professione  indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si  ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in 
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi 
realizzati in detto altro Stato.