(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                              INTERESSI 
 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro 
Stato. 
 
2.  Tuttavia,  tali  interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo   degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno 
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi 
provengono. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  ovvero  una  professione
indipendente mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  In
tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato 
contraente secondo la propria legislazione. 
 
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione  o  una  base  fissa,  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul  quale  sono  pagati  gli  interessi  e  tali
interessi sono a carico della stabile  organizzazione  o  della  base
fissa, gli interessi stessi si considerano  provenienti  dallo  Stato
contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base 
fissa. 
 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni,
le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente 
Convenzione.