(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                               CANONI 
 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro 
Stato. 
 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed  in  conformita'  alla  legislazione  di
detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i  canoni  ne  e'
l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere
il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le  autorita'
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le 
modalita' di applicazione di tale limitazione. 
 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi il software  per  computer,  le  pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni  radiofoniche  o
televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per  l'uso,  o
la concessione in uso, di  attrezzature  industriali,  commerciali  o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere 
industriale, commerciale o scientifico. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   ovvero   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente 
secondo la propria legislazione. 
 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i
diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono  a  carico
della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni  stessi  si
considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile 
organizzazione o la base fissa. 
 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni 
della presente Convenzione.