(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                          UTILI DI CAPITALE 
 
1. Gli  utili  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di  cui  al
paragrafo 2 dell'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente sono 
imponibili in detto altro Stato. 
 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti  parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato  contraente,  ovvero  di  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone  un  residente  di  uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio  di  una
professione   indipendente,   compresi    gli    utili    provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto 
altro Stato. 
 
3. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  navi  o  di  aeromobili
impiegati  in  traffico  internazionale  o  di  beni  mobili  adibiti
all'esercizio di dette navi od aeromobili  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione 
effettiva dell'impresa. 
 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto 
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.