(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i  redditi  che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, 
sono imponibili in detto altro Stato. 
 
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da
un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale  qualita',  e'
attribuito ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimi, detto reddito puo' essere tassato  nello  Stato  contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli 
articoli 7, 14 e 15.