(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                              PENSIONI 
 
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  19,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono 
imponibili soltanto in questo Stato. 
 
2.  Se  un  residente  di  uno  Stato  contraente  diviene  residente
dell'altro Stato contraente, le somme  ricevute  da  detto  residente
all'atto  della  cessazione  dell'impiego  nel   primo   Stato   come
indennita' di fine rapporto  o  remunerazioni  forfetarie  di  natura
analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai  fini
del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di  fine  rapporto"
comprende i pagamenti effettuati in conseguenza della cessazione di 
un incarico o di un impiego di una persona fisica.