(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
 
1. (a) I salari, gli stipendi  e  le  altre  remunerazioni  analoghe,
diversi dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da  una  sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a  una
persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato  o  a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; 
 
(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la 
persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: 
 
  (i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o 
 
  (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di 
rendervi i servizi. 
 
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da  una  sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo 
Stato. 
 
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato 
e ne abbia la nazionalita'. 
 
3. Le disposizioni degli articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni o pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o 
amministrativa o da un suo ente locale.