(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio prelevate per conto di ciascuno  degli  Stati  contraenti,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti 
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del
reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli  utili  derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare
complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, 
nonche' le imposte sui plusvalori. 
 
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in 
particolare: 
 
  (a) per quanto concerne l'Italia: 
 
    1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
    3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
 
  ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
 
  (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); 
 
  (b) per quanto concerne la Moldova: 
 
    1 - l'imposta sul reddito (impozitul pe venit); 
    2 - l'imposta sulla proprieta' (impozitul pe proprietate); 
 
  (qui di seguito indicate quali "imposta moldava"). 
 
4. La  Convenzione  si  applichera'  anche  alle  imposte  di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive 
legislazioni fiscali.