Articolo 20 PROFESSORI E INSEGNANTI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.