(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                             PATRIMONIO 
 
1.  Il  patrimonio   costituito   da   beni   immobili,   specificati
all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato  Contraente  e
situati nell'altro Stato Contraente, e' imponibile in detto altro 
Stato. 
 
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte  dell'attivo
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato  Contraente
ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad
una base fissa di cui dispone un residente di  uno  Stato  contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione 
indipendente sono imponibili in detto altro Stato. 
 
3. Il patrimonio costituito da navi e da  aeromobili  utilizzati  nel
traffico  internazionale  da  parte  di  un'impresa  di   uno   Stato
contraente o da battelli destinati alla navigazione interna,  nonche'
dai beni mobili relativi al loro esercizio,  e'  imponibile  soltanto
nello Stato contraente in cui e' situata la sede di direzione 
effettiva dell'impresa. 
 
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno 
Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.