Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Moldova, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Moldova, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Moldova: Se un residente della Moldova ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Moldova deve accordare: (a) una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; (b) una detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la detrazione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.