(Convenzione-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
 
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in 
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
 
2. Per quanto concerne l'Italia: 
 
Se un residente dell'Italia possiede elementi  di  reddito  che  sono
imponibili in Moldova, l'Italia nel calcolare le proprie imposte  sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente  Convenzione  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. In tal caso,  l'Italia  deve  detrarre
dalle  imposte  cosi'  calcolate  l'imposta  sui  redditi  pagata  in
Moldova, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere  la  quota
di imposta italiana attribuibile  ai  predetti  elementi  di  reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del 
reddito complessivo. 
Tuttavia,  nessuna  detrazione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base 
alla legislazione italiana. 
 
3. Per quanto concerne la Moldova: 
 
Se un residente della Moldova ritrae redditi o possiede un patrimonio
che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, 
sono imponibili in Italia, la Moldova deve accordare: 
 
  (a) una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di 
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; 
  (b) una detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di 
ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. 
 
In entrambi i casi, tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere  la
quota  dell'imposta  sul  reddito  o  dell'imposta  sul   patrimonio,
calcolate prima che venga concessa la detrazione, attribuibile ai 
redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.