(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non 
richieda una diversa interpretazione: 
 
  (a)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro   Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, la Moldova o 
l'Italia; 
 
  (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e  comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita' alla propria legislazione ed al  diritto  internazionale,
esercita diritti sovrani per  quanto  concerne  l'esplorazione  e  lo
sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo 
marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
 
  (c) il termine "Moldova" designa la Repubblica  di  Moldova  e,  se
utilizzato in senso geografico, indica il territorio  della  Moldova,
compreso il mare interno e lo spazio aereo sui quali la Repubblica di
Moldova esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e
lo sfruttamento delle risorse naturali in conformita' alle norme del 
diritto internazionale; 
 
  (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' 
ed ogni altra associazione di persone; 
 
  (e) il termine "societa'" designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini 
dell'imposizione; 
 
  (f) le espressioni "impresa di uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa 
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
 
  (g)  l'espressione  "traffico  internazionale"  designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' 
situate nell'altro Stato contraente; 
 
  (h) il termine "nazionale" designa: 
 
    (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato 
contraente; 
 
    (ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone  e   le
associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore 
in uno Stato contraente; 
 
  (i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
 
    (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; 
 
    (ii) per quanto concerne la Moldova, il Ministero delle Finanze. 
 
2. Per l'applicazione della presente  Convenzione  da  parte  di  uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite  hanno  il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a 
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.