(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
1. La  presente  Convenzione  entrera'  in  vigore  alla  data  della
ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con  cui  gli  Stati
contraenti   si   saranno   comunicati    ufficialmente    l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo 
previste e le sue disposizioni si applicheranno. 
 
  (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante  ritenuta  alla
fonte, ai redditi realizzati il, o  successivamente  al,  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' 
in vigore; 
 
  (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul  patrimonio,
alle imposte applicabili per gli anni  fiscali  che  iniziano  il,  o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello 
in cui la Convenzione entrera' in vigore.