Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste e le sue disposizioni si applicheranno. (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.