(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31 
 
                              DENUNCIA 
 
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica  non  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In 
questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: 
 
  (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle  somme
realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare 
successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
 
  (b)  con  riferimento  alle  altre  imposte  sul  reddito   e   sul
patrimonio, sulle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il,
o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello 
nel quale e' stata notificata la denuncia. 
 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno 
firmato la presente convenzione. 
 
FATTA  a  Roma  il  3.7.2002,  in  duplice  esemplare,  nelle  lingue
italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti  egualmente  fede,
prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il 
testo inglese. 
 
 
    

          PER IL GOVERNO DELLA       PER IL GOVERNO DELLA
          REPUBBLICA ITALIANA        REPUBBLICA DI MOLDOVA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico