PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Ai fini della presente Convenzione, le imposte sul patrimonio includono, nel caso della Moldova, l'imposta sulla proprieta'. 2. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, comma (a), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applichera' a tale imposta e la doppia imposizione sara' evitata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione. 3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 5, una fattoria, una piantagione, un giardino, un vigneto saranno considerati come stabile organizzazione. 4. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 5. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale, (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 6. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, alle remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e alla Banca d'Italia, nonche' alle corrispondenti istituzioni moldave, si applicano le disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Roma il 3.7.2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI MOLDOVA Parte di provvedimento in formato grafico