(Convenzione-Protocollo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
 
 
alla Convenzione tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le 
evasioni fiscali. 
 
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data  odierna  tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di  imposte  sul
reddito e sul patrimonio e  per  prevenire  le  evasioni  fiscali,  i
sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che 
formano parte integrante della Convenzione. 
 
Resta inteso che: 
 
1. Ai fini della presente Convenzione, le imposte sul patrimonio 
includono, nel caso della Moldova, l'imposta sulla proprieta'. 
 
2. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3,  comma  (a),  qualora
l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio,  la  presente
Convenzione si applichera' a tale imposta  e  la  doppia  imposizione
sara' evitata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 24 della 
Convenzione. 
 
3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 5, una fattoria,  una
piantagione, un giardino, un vigneto saranno considerati come stabile 
organizzazione. 
 
4. Per quanto concerne il paragrafo 3  dell'articolo  7,  per  "spese
sostenute   per   gli   scopi   perseguiti   dalla   stessa   stabile
organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con 
l'attivita' di detta stabile organizzazione. 
 
5.   Con   riferimento   all'articolo   8,   gli   utili    derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili 
comprendono: 
 
  (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di 
aeromobili utilizzati in traffico internazionale, 
 
  (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal  noleggio  di  container
qualora essi costituiscano utili  occasionali  e  secondari  rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale 
di navi o di aeromobili. 
 
6. Con  riferimento  ai  paragrafi  1  e  2  dell'Articolo  19,  alle
remunerazioni pagate  a  una  persona  fisica,  in  corrispettivo  di
servizi resi all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero  italiano
(I.C.E.)  e  alla  Banca  d'Italia,   nonche'   alle   corrispondenti
istituzioni moldave, si applicano le disposizioni relative alle 
funzioni pubbliche. 
 
7. Le disposizioni  di  cui  al  paragrafo  3  dell'articolo  29  non
pregiudicano  il  diritto  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti di stabilire, di comune  accordo,  procedure  diverse  per
l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. 
 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo, hanno 
firmato il presente Protocollo. 
 
FATTO  a  Roma  il  3.7.2002,  in  duplice  esemplare,  nelle  lingue
italiana, moldava e inglese, tutti i testi facenti  egualmente  fede,
prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il 
testo inglese. 
 
 
 
    

          PER IL GOVERNO DELLA         PER IL GOVERNO DELLA
          REPUBBLICA ITALIANA          REPUBBLICA DI MOLDOVA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico