(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                              RESIDENTI 
 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che  esse  ricavano  da  fonti
situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedano in 
detto Stato. 
 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la 
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
 
  (a) detta persona e' considerata residente  solo  dello  Stato  nel
quale  ha  un'abitazione   permanente;   quando   essa   dispone   di
un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata
residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed 
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); 
 
  (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona  ha
il centro dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la  medesima  non  ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata 
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
 
  (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli  Stati,
ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e'
considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
 
  (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se
non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti 
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova 
la sede della sua direzione effettiva.