(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale 
l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
 
  (a) una sede di direzione; 
  (b) una succursale; 
  (c) un ufficio; 
  (d) un'officina; 
  (e) un laboratorio; 
  (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di 
risorse naturali; 
  (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata 
oltrepassa i dodici mesi. 
 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
 
  (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di 
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
  (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate 
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
  (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate 
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
  (d) una sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
  (e) una sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche  o  di
attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario 
per l'impresa. 
 
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in  uno  Stato
contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di
concludere contratti a nome  dell'impresa,  si  considera  che  detta
impresa abbia una stabile organizzazione in tale Stato  relativamente
ad ogni attivita' che detta persona svolge  per  conto  dell'impresa,
salvo il caso in cui le sue attivita' siano limitate a quelle di  cui
al paragrafo 3 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di
affari, non qualificherebbero questa sede fissa di  affari  come  una
stabile organizzazione, in base alle disposizioni di detto paragrafo. 
 
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa esercita in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un
mediatore,  di  un  commissionario   generale   o   di   ogni   altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che 
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato (per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)  non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.