(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  o  forestali)
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
 
2. L'espressione "beni immobili" e'  definita  in  conformita'  della
legislazione dello Stato Contraente  in  cui  i  beni  sono  situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole  e  forestali,  i  diritti  ai  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  diritto  privato   riguardanti   la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a  pagamenti
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati 
beni immobili. 
 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi  derivanti
dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di 
utilizzazione di beni immobili. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei  beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.