(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
 
1. Allorche' 
 
  (a) un'impresa di uno Stato  contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
 
  (b) le medesime persone partecipano direttamente  o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato 
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
 
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle  loro  relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli 
utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
 
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa
di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili
sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata tassata  in
detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero
stati realizzati  dall'impresa  del  primo  Stato  se  le  condizioni
convenute tra le due imprese fossero state quelle  che  si  sarebbero
convenute tra imprese  indipendenti,  l'altro  Stato  procede  ad  un
aggiustamento appropriato dell'ammontare  dell'imposta  prelevata  su
quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi  unicamente  in
conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della 
presente Convenzione.