(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225 
 
    All'articolo 1: 
 
    al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse; 
 
    dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma  2  sono  disposte
previo parere della Commissione parlamentare per la  semplificazione,
di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28  novembre  2005,  n.
246, e successive modificazioni,  e  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per le conseguenze  di  carattere  finanziario.  I  pareri
parlamentari sono  resi  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla
trasmissione degli schemi dei decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  che,  decorso  il  termine,  possono  essere  comunque
adottati. 
    2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del  decreto  legislativo  19
febbraio 1998, n. 51, e successive  modificazioni,  le  parole:  "non
oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre
il 31 dicembre 2011". 
    2-quater.  Al  comma  2  dell'articolo  1  del  decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "il cui mandato e' scaduto  il  31  dicembre  2009"
sono sostituite dalle seguenti: "il cui  mandato  e'  scaduto  il  31
dicembre 2010"; 
    b) le parole: "il cui mandato scade entro il  31  dicembre  2010"
sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato  scade  entro  il  31
dicembre 2011"; 
    c) le parole: "a far data dal 1° gennaio  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011"; 
    d) le parole: "non oltre il 31  dicembre  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011". 
    2-quinquies. I  termini  e  i  regimi  giuridici  indicati  nella
tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza  e'  fissata
in data successiva al 31 marzo 2011,  sono  prorogati  al  30  aprile
2012. La disposizione di cui al presente  comma  non  si  applica  ai
termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo  4,  comma  9,  del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo  1,
comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di  cui
al  comma  2  del  presente  articolo,  nonche'  a  quelli   di   cui
all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i
quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo  12,  comma  7,
come  modificato  dall'articolo  2,  comma  17-sexies,  del  presente
decreto. 
    2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE  NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di
cui alla tabella  1,  si  intende  riferito  anche  agli  idonei  nei
concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni. 
    2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23  dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, si interpreta nel senso che le  modificazioni  degli  obblighi
assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi
successori o aventi causa, sono inefficaci,  anche  se  contenuti  in
emendamenti statutari, prima della decorrenza  dei  termini  previsti
nel concordato». 
 
    All'articolo 2: 
 
    al comma 1, terzo periodo, le parole:  «pari  a  100  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»; 
 
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  2011,
una parte dell'intervento finanziario di  cui  al  comma  117,  nella
misura dello 0,6 per cento del totale,  e'  riservata  per  le  spese
dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e  verifica  dei
progetti di cui al medesimo comma 117". 
    1-ter.  Fino  alla  completa  realizzazione   del   processo   di
attuazione dei trasferimenti di cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  l'autorita'  competente
provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e  alle
valli da pesca della laguna di Venezia, dei  compendi  costituiti  da
valli arginate alla data di entrata in vigore  dell'articolo  28  del
codice della navigazione. 
    1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
1, e alla  tabella  1,  con  riferimento  alla  disposizione  di  cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio  2010,  n.  120,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma  1,
sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio
di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di
idoneita' alla guida del ciclomotore, che  consenta  allo  stesso  di
esercitarsi alla guida, dopo  aver  superato  la  prevista  prova  di
controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate  la  validita'
di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione  alla  guida
del ciclomotore, almeno  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive   modificazioni,   in   quanto
applicabili, anche in deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  170,
comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la
prova pratica di guida non  possa  essere  sostenuta  prima  che  sia
trascorso  un  mese  dalla   data   del   rilascio   della   predetta
autorizzazione,  che  tra  una  prova  d'esame  sostenuta  con  esito
sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un  mese
e che nel limite  di  validita'  dell'autorizzazione  sia  consentito
ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida.  Si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del
predetto decreto legislativo. Il  conducente  che  si  esercita  alla
guida  di  un  ciclomotore  senza   aver   ottenuto   la   prescritta
autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito  ai  sensi
dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. 
    1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15,  comma  1,  della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011.  Fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19  febbraio
2004, n. 40, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  191,  tutte  le  strutture
autorizzate   all'applicazione   delle   tecniche   di   procreazione
medicalmente assistita inviano i dati richiesti  al  Ministero  della
salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle  rispettive
competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al  Centro  nazionale
trapianti. Con decreto del Ministero  della  salute,  di  natura  non
regolamentare, sono disciplinate le modalita'  di  comunicazione  dei
dati di cui al presente comma da parte  delle  strutture  autorizzate
all'applicazione  delle   tecniche   di   procreazione   medicalmente
assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che
disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e  al
Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge  4
giugno 2010, n. 96, e con  efficacia  protratta  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  delle   disposizioni   conseguenti   all'Accordo
concernente  i  "requisiti  minimi   organizzativi,   strutturali   e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per le  visite  di  verifica",
sancito in data 16 dicembre 2010  tra  il  Governo  e  le  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo  stesso
Accordo, il Ministro della salute,  con  propri  decreti  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto: 
    a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori  per  il  sistema
trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue,  per
lo svolgimento dei  compiti  previsti  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
    b) definisce, ai fini dell'emanazione  del  decreto  ministeriale
previsto dall'articolo 40, comma 4, della  citata  legge  n.  96  del
2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati  e
per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle
istanze volte a ottenere l'inserimento fra  i  centri  e  le  aziende
autorizzati alla stipula delle convenzioni; 
    c) disciplina, nelle more della  compiuta  attuazione  di  quanto
previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra'
avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le  quali
l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei
medicinali emoderivati prodotti da  plasma  raccolto  sul  territorio
nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la  lavorazione  in
Paesi comunitari  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'  assicura  il
relativo controllo di stato. 
    1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma  1-sexies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Alle attivita' disposte  dal  comma  1-sexies  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
    1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio  di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, e' prorogato,  fino  al  31  dicembre  2013,
nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Nelle more della completa attuazione  delle  disposizioni
di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,
comprese le  disposizioni  contenute  negli  articoli  11  e  12  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  26,  la  copertura
integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione
dei  rifiuti  puo'  essere  assicurata,  anche  in  assenza  di   una
dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti
disposizioni in  materia  di  sospensione,  sino  all'attuazione  del
federalismo fiscale, del potere di deliberare  aumenti  dei  tributi,
delle addizionali,  delle  aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni  di
aliquote  attribuiti  agli  enti  territoriali,   con   le   seguenti
modalita': 
    a)  possono  essere  applicate  nella  regione   interessata   le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, introdotto dal  comma  2-quater  del  presente
articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato  rispetto
a quello ivi previsto; 
    b)  i  comuni  possono   deliberare   un'apposita   maggiorazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  con  maggiorazione  non  superiore  al  vigente
importo della predetta addizionale; 
    c)  le  province  possono  deliberare  un'apposita  maggiorazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  28  novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  gennaio
1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della
predetta addizionale. 
    2-ter.  I  comuni  della  regione  Campania   destinatari   della
riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione  dell'articolo  12
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta'
prevista  dal  comma  2-bis,  lettera  b),  del  presente   articolo,
deliberano, a decorrere dall'anno  2011,  anche  in  assenza  di  una
dichiarazione dello stato  di  emergenza,  un'apposita  maggiorazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non
inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato
fino al 10 per cento. 
    2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
    "5-quater.  A  seguito  della  dichiarazione   dello   stato   di
emergenza, il Presidente della regione interessata  dagli  eventi  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora  il  bilancio  della
regione non  rechi  le  disponibilita'  finanziarie  sufficienti  per
effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura
degli oneri conseguenti alla  stessa,  e'  autorizzato  a  deliberare
aumenti,  sino   al   limite   massimo   consentito   dalla   vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote  ovvero
delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione,  nonche'  ad
elevare  ulteriormente  la  misura  dell'imposta  regionale  di   cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21  dicembre  1990,
n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi  per  litro,  ulteriori
rispetto alla misura massima consentita. 
    5-quinquies. Qualora  le  misure  adottate  ai  sensi  del  comma
5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti  gli  altri  casi  di
eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale,  puo'  essere
disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  fondo  e'  corrispondentemente  e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori  entrate
derivanti dall'aumento  dell'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina  e
sulla benzina senza piombo,  nonche'  dell'aliquota  dell'accisa  sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni. La  misura  dell'aumento,  comunque  non  superiore  a
cinque  centesimi  al  litro,  e'  stabilita  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato  dal  fondo  di
riserva. La disposizione del terzo  periodo  del  presente  comma  si
applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento
dei termini per i versamenti tributari e contributivi  ai  sensi  del
comma 5-ter. 
    5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28  del  decreto-legge  18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei  territori  per  i
quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1
del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le
disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n.  261.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  della
disciplina comunitaria,  sono  individuate  le  aree  di  intervento,
stabilite le condizioni e  le  modalita'  per  la  concessione  delle
garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei  termini  per  la
determinazione della perdita finale  e  dei  tassi  di  interesse  da
applicare ai procedimenti in corso". 
    2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto,  relativamente  agli
aspetti di carattere finanziario, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze"; 
    b) all'articolo 5, comma 5-bis: 
    1) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite
dalle seguenti: ", all'ISTAT  e  alla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti"; 
    2) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al  fine  di
garantire   la   trasparenza   dei   flussi   finanziari   e    della
rendicontazione di cui al presente comma sono vietati  girofondi  tra
le contabilita' speciali". 
    2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
    "c-bis) i  provvedimenti  commissariali  adottati  in  attuazione
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.
225;". 
    2-septies. All'articolo 27, comma  1,  della  legge  24  novembre
2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Per  i
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c-bis),  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di  cui  al  primo  periodo,
incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'
ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha
facolta', con motivazione espressa, di  dichiararli  provvisoriamente
efficaci". 
    2-octies. I  funzionari  e  commissari  delegati,  commissari  di
Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di  fondi  statali,
titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di  particolari  attivita',
rendicontano nei termini e secondo le modalita' di  cui  all'articolo
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.  225.  I  rendiconti
sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il  Ministero
dell'economia e delle finanze per il controllo e  per  il  successivo
inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e  alla
competente   sezione   regionale   della   Corte   dei   conti.    Le
amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    2-novies. Entro il termine del 15  marzo  2011  sono  revocati  i
fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali  per  la
realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali  non  sia
stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro
il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede  alla  ricognizione  dei  finanziamenti
revocati e all'individuazione  della  quota,  per  l'anno  2011,  nel
limite di 250  milioni  di  euro,  che  deve  essere  destinata  alle
seguenti finalita': 
    a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali  che
hanno attivato investimenti con contratti  gia'  sottoscritti  o  con
bandi  di  gara  pubblicati  alla  data  del  30  settembre  2010  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita'  i  cui  porti
sono interessati da prevalente attivita' di transhipment al  fine  di
garantire l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,
comma 7-duodecies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
    c) per le disponibilita' residuali alle  Autorita'  portuali  che
presentano progetti cantierabili. 
    2-decies. Con il decreto di cui al  comma  2-novies  si  provvede
altresi' all'individuazione delle somme che devono essere versate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, nell'anno 2011,  dalle  Autorita'  portuali  interessate
dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e  delle  somme  di  cui  al  comma  2-undecies.  Con
successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  gli
anni  2012  e  2013  si  provvede  ad  individuare   le   quote   dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies  e  ad  assegnarle
alle Autorita' portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei
medesimi decreti, per progetti cantierabili,  compatibilmente  con  i
vincoli di finanza pubblica. In caso  di  mancato  avvio  dell'opera,
decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva  del  bando
di gara, il finanziamento si intende revocato ed  e'  riassegnato  ad
altri interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati
ai sensi del comma 2-novies. 
    2-undecies. Nel caso in  cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie  di  mutuo  con  oneri  di
ammortamento a carico dello Stato, con i  decreti  di  cui  al  comma
2-decies e' disposta la cessione della parte di finanziamento  ancora
disponibile  presso  il  soggetto  finanziatore  ad  altra  Autorita'
portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti continua a corrispondere alla  banca  mutuante,  fino  alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta  in  relazione
all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione  dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi  8-bis,
8- ter e 8-quater sono  abrogati.  Le  previsioni  di  cui  al  comma
2-novies non si  applicano  ai  fondi  trasferiti  o  assegnati  alle
Autorita' portuali per il finanziamento di opere in  scali  marittimi
da esse amministrati ricompresi in  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9  dicembre  1998,  n.
426. 
    2-duodecies. Con il decreto di  cui  all'articolo  1,  comma  40,
quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  si  provvede
all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno  2011  a
favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel  mondo.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
    2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma
219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per  l'anno
2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere,  pari  a  2
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione  della
dotazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
    2-quaterdecies. E' differita al 1°  gennaio  2012  l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite  di  spesa
di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  dettate
apposite modalita' attuative della presente  disposizione,  anche  al
fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme  di  controllo
sul rispetto del predetto limite  di  spesa.  Al  relativo  onere  si
provvede, per l'anno 2011, mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e'  aggiunto,  in
fine, il  seguente  periodo:  "Fino  alla  revisione  organica  della
disciplina di settore, le disposizioni di  cui  al  presente  decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI". 
    2-quinquiesdecies.  Il  termine  del  31  dicembre  2010  di  cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, e' differito  al  31  dicembre  2011.  Entro  tale  termine,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  provvede,
con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  all'adozione  del  regolamento  di  riordino  o   di
soppressione,  previa  liquidazione,  dell'Ente   per   lo   sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia.  In  caso  di  soppressione  e  messa  in  liquidazione,  la
responsabilita' dello Stato e'  limitata  all'attivo  in  conformita'
alle norme sulla  liquidazione  coatta  amministrativa.  Al  relativo
onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia  provvede  con  proprie  disponibilita'  di  bilancio.   Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si  provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»; 
 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza  tra  il  1°
gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste  dall'articolo  39,  commi
3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
ripresa della  riscossione  delle  rate  non  versate  ai  sensi  del
presente  comma  e'  disciplinata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»; 
 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. In ragione  della  straordinaria  urgenza  connessa  alle
necessita' di  tutela  ambientale,  di  tutela  del  paesaggio  e  di
protezione  dai  rischi  idrogeologici,  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano
entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale  termine,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i
successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad
acta  che  provvede  alla  predisposizione  e  attuazione   di   ogni
intervento necessario. 
    3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si
provvede nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  8,  comma  3,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate. 
    3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: "entro lo stesso  mese  di  gennaio
2011 con le modalita'  stabilite"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il mese  di  dicembre  2011  con  le  modalita'  e  i  termini
stabiliti"; 
    b) al comma 3-ter, le parole: "entro lo stesso  mese  di  gennaio
2011 con le modalita'  stabilite"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il mese  di  dicembre  2011  con  le  modalita'  e  i  termini
stabiliti". 
    3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23  dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: 
    "4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non
risulti completato, in ragione del  protrarsi  delle  conseguenze  di
ordine economico e produttivo determinate dagli  eventi  sismici  del
2009 nella regione Abruzzo che  continuano  a  generare  complessita'
nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o  alla  cessione  a
terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo  economico,
su istanza del Commissario  straordinario,  sentito  il  Comitato  di
sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione  del
programma per i gruppi industriali con imprese o unita' locali  nella
regione Abruzzo,  fino  al  30  giugno  2011.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,  nel
limite massimo di 2.500.000 euro  per  l'anno  2011,  si  provvede  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  14,   comma   1,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77". 
    3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma
9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24,
comma 1, del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni  2011,
2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti,  che  al  31  dicembre  2010
abbiano una dotazione di personale pari  o  inferiore  ai  due  terzi
della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a  tempo
determinato per gli anni 2011, 2012  e  2013,  nel  limite  di  spesa
complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per  avvalersi  di
personale fino al limite di quattro quinti della  pianta  organica  e
nel rispetto delle condizioni  prescritte  dal  patto  di  stabilita'
interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto
tra spese per il personale e spesa  corrente.  I  predetti  contratti
sono consentiti nel rispetto del patto di  stabilita'  interno.  Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si  provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro  1  milione  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
    3-septies. Al fine  di  agevolare  la  definitiva  ripresa  delle
attivita' nelle aree colpite dal sisma del  6  aprile  2009,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di
belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella  dell'Aquila
e' differito al 1° novembre  2012  con  la  conseguente  proroga  del
termine di operativita' dei rispettivi organi. 
    3-octies.  Al  fine  di  contribuire  alla  ripresa  economica  e
occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici  nella  regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  ottobre  2007,  n.  3614,
provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la  bonifica  del  sito
d'interesse nazionale di  "Bussi  sul  Tirino",  come  individuato  e
perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  29  maggio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere  e  gli  interventi  di
bonifica  e  messa  in  sicurezza  dovranno  essere  prioritariamente
attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine  di
consentirne   la   reindustrializzazione.   Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di  euro
per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15  milioni  di
euro per l'anno 2013, si provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
    3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila,  soggetti
responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  abbiano  ottenuto  il  preventivo  di
connessione o la  Soluzione  tecnica  minima  generale  di  cui  alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  n.  ARG/elt
99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 agosto  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste  per  gli
impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le  tariffe  incentivanti,  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  19
febbraio 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  23
febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in  esercizio  entro
il 31 dicembre 2010. 
    3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il  giorno
6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto  del
6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri  comuni
abruzzesi, nonche' degli  altri  eventi  sismici  e  delle  calamita'
naturali che hanno colpito l'Italia. Tale  giornata  non  costituisce
festivita' ai fini lavorativi»; 
 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  340,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2013»; 
 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti  d'imposta  concessi
in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. 
    4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre  2013
e' istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale  cinematografiche,
ad esclusione di quelle delle comunita' ecclesiali  o  religiose,  un
contributo speciale a carico dello  spettatore  pari  a  1  euro,  da
versare  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato.   Con   decreto
interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   disposizioni
applicative del presente comma,  anche  relative  alle  procedure  di
riscossione e di versamento del contributo speciale. 
    4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e  4-bis  si  provvede,
entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno  degli  anni
2011, 2012 e 2013: 
    a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le  modalita'  e
nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3; 
    b) quanto a euro 45.000.000 per  l'anno  2011  e  quanto  a  euro
90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo  di
parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui
al comma 4-ter. L'eventuale maggior  gettito  eccedente  il  predetto
limite di spesa e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  essere  destinato  al
rifinanziamento  del  fondo  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e  successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  in
materia di concessione di contributi alle emittenti  radiotelevisive,
comunque costituite, che trasmettano programmi  in  lingua  francese,
ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano  anche  per
l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma,  nel
limite di 1 milione di euro per l'anno 2011,  si  provvede  a  valere
sulle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  61,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220. 
    4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in
via indiretta in Abruzzo ai sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge, 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  di  cui  all'articolo  8,  comma   4,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di  previdenza  pubblici
possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento  deliberati
dai competenti organi dei predetti enti alla  data  del  31  dicembre
2007  e   approvati   dai   Ministeri   vigilanti,   subordinatamente
all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011,
di   provvedimenti   confermativi   delle   singole   iniziative   di
investimento inserite nei piani. 
    4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  4,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti  degli  organi  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, con il limite massimo di  durata  corrispondente  a
tre mandati consecutivi. 
    4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e'  autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2011,  da  destinare  al
rifinanziamento del  Fondo  per  il  passaggio  al  digitale  di  cui
all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Ai
relativi oneri, pari a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  si
provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi  per  la
banda  larga  dalla  legge  18  giugno  2009,  n.  69,   nell'importo
complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011. 
    4-novies.  Il  servizio  all'estero  del  personale   docente   e
amministrativo della scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino  al
raggiungimento  di   un   periodo   di   permanenza   non   superiore
complessivamente a nove anni scolastici non  rinnovabili.  La  durata
del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore ai nove anni
scolastici.  La  proroga  del  servizio  all'estero  non  si  applica
conseguentemente al personale che abbia  gia'  prestato  un  servizio
all'estero per un periodo pari o superiore ai nove  anni  scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e  2012-2013,
sono sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative  al
predetto personale  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  le
iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e  presso  i
lettorati. Sono comunque garantite  le  procedure  di  mobilita'  del
personale  in  servizio  presso  le  Scuole  europee.  Sono  altresi'
assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente
disagiate.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  comma,   sono
utilizzate sino al  31  agosto  2012  le  graduatorie  riformulate  e
aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico  a
tempo  indeterminato,  relative  al  triennio  scolastico  2007-2008,
2008-2009 e 2009-2010. 
    4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la  garanzia
richiesta ai sensi del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 2010, e' concessa,  entro  il  termine  del  31
dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di  garanzia,  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita'
di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
economica e finanziaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  13
del 18 gennaio 2011. 
    4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 14 la parola: "6," e' soppressa; 
    b) al comma 15 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Un
elenco   contenente   le    sole    informazioni    necessarie    per
l'identificazione   dei   destinatari   delle    sanzioni    e    per
l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse  puo'  essere
pubblicato nel sito internet della suddetta autorita'  competente  ai
fini della relativa  conoscenza  e  per  l'adozione  degli  eventuali
specifici provvedimenti da parte degli enti e  delle  amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse". 
    4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo  55,
comma  5,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,   e   successive
modificazioni, per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al
16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse,  pari
ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli  interventi
a  favore  dell'autotrasporto  di  merci,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione  delle
Amministrazioni interessate e destinata agli  interventi  a  sostegno
del settore dell'autotrasporto con le modalita' di  cui  all'articolo
1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
    4-terdecies.  All'articolo  11-bis  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Per l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  di  tutte  le
unita' di movimentazione usate si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773". 
    4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine  di  cui
all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto  2002,
n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi  ai  servizi  di
trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al  regime
degli  obblighi  di  servizio  pubblico  tra   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, e la societa'  Trenitalia  Spa.  Nelle
more della stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  pubblico  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
corrispondere a Trenitalia le somme previste, per  gli  anni  2009  e
2010, dal bilancio di  previsione  dello  Stato,  in  relazione  agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia,
in applicazione della vigente normativa comunitaria. 
    4-quinquiesdecies.  Fino  al  31  dicembre  2011  si  applica  la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
pari a euro 800.000, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
    4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni,  dopo
le  parole:  "31  dicembre  2010"  sono  inserite  le  seguenti:  "ad
eccezione  dei  rifiuti   provenienti   dalla   frantumazione   degli
autoveicoli a fine vita e  dei  rottami  ferrosi  per  i  quali  sono
autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare
nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225". 
    4-septiesdecies.  Fino  al  31  agosto  2012  e'   prorogato   il
Commissario straordinario  attualmente  in  carica  presso  l'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). 
    4-duodevicies. Al  fine  di  definire  il  sistema  nazionale  di
valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento  da  emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'   riorganizzata,
all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che  ne  assicurino
l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata  alla  valutazione  esterna
della scuola,  da  effettuare  periodicamente,  secondo  modalita'  e
protocolli standard definiti dallo stesso  regolamento.  La  relativa
pianta organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17.  La
riorganizzazione non comporta alcun  onere  a  carico  della  finanza
pubblica. 
    4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' individuato il sistema nazionale di  valutazione
definendone l'apparato che si articola: 
    a)  nell'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca  educativa,  con  compiti  di   sostegno   ai   processi   di
miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio  del
personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; 
    b) nell'Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di  prove  di
valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado,
di  partecipazione   alle   indagini   internazionali,   oltre   alla
prosecuzione  delle  indagini  nazionali  periodiche  sugli  standard
nazionali; 
    c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con  il  compito
di valutare  le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici  secondo  quanto
previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»; 
 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Il termine del 31 dicembre  2010  previsto  dall'articolo
19, commi 8, 9 e  10,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
differito al 30  aprile  2011.  Conseguentemente,  in  considerazione
della massa delle operazioni di attribuzione della rendita  presunta,
l'Agenzia del territorio notifica  gli  atti  di  attribuzione  della
predetta rendita mediante affissione  all'albo  pretorio  dei  comuni
dove sono ubicati gli  immobili.  Dell'avvenuta  affissione  e'  data
notizia con comunicato da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  nel
sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli  uffici
provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,
decorrono i termini per la  proposizione  del  ricorso  dinanzi  alla
commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti
disposizioni, la rendita catastale presunta e quella  successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita  catastale
definitiva producono effetti fiscali fin  dalla  loro  iscrizione  in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.  I
tributi,  erariali  e  locali,  commisurati  alla   base   imponibile
determinata con riferimento alla  rendita  catastale  presunta,  sono
corrisposti a titolo di acconto  e  salvo  conguaglio.  Le  procedure
previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche
agli  immobili  non  dichiarati  in  catasto,  individuati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  a
far data dal 2 maggio 2011. 
    5-ter. All'articolo 14 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro sei mesi"; 
    b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro nove mesi". 
    5-quater.  All'articolo  7,  comma  20,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le  stazioni
sperimentali" sono inserite le seguenti: ",  il  Banco  nazionale  di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali". 
    5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce e' inserita la
seguente: 
    "Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le  armi  da  fuoco
portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante
nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia". 
    5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine,
qualora non si raggiunga un accordo con le  organizzazioni  sindacali
sulle materie oggetto di  contrattazione  in  tempo  utile  per  dare
attuazione ai suddetti principi, la  Banca  d'Italia  provvede  sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla  successiva  eventuale
sottoscrizione dell'accordo". 
    5-septies. Le societa' di capitali  di  cui  all'articolo  3-bis,
comma 2, del decreto legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  devono
risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  27  marzo  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio  2008,  entro
il 31 marzo 2011. 
    5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione
delle  attivita'  residue  affidate  al  commissario  liquidatore   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 
    5-novies.  Il  termine  di  validita'  del  Programma   nazionale
triennale della pesca e  dell'acquacoltura  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
3 agosto 2007, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, e'  prorogato  al  31  dicembre
2011. 
    5-decies. Il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca  e
l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della  pesca,
di  seguito  denominato   "Programma   nazionale",   contenente   gli
interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla  tutela
dell'ecosistema marino e della  concorrenza  e  competitivita'  delle
imprese di pesca nazionali,  nel  rispetto  dell'articolo  117  della
Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria. 
    5-undecies.  Sono  destinatari  degli  interventi  del  Programma
nazionale gli imprenditori ittici di cui agli  articoli  2  e  3  del
decreto  legislativo  18  maggio   2001,   n.   226,   e   successive
modificazioni,  i  soggetti  individuati  in  relazione  ai   singoli
interventi previsti dal Programma  nazionale  e,  relativamente  alle
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del  decreto  legislativo
26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute  delle
cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle  imprese  di
pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni  nazionali
delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali
stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento
nel settore della pesca  e  gli  enti  bilaterali  previsti  da  tale
contratto  collettivo  di  riferimento  del   settore,   i   consorzi
riconosciuti ed  i  soggetti  individuati  in  relazione  ai  singoli
interventi previsti dal Programma nazionale. 
    5-duodecies. Gli uffici  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura provvedono ad  informare,  con  cadenza
annuale, la Commissione consultiva  centrale  circa  l'andamento  del
Programma nazionale, fornendo  altresi'  un  quadro  complessivo  dei
risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2,  4,  5  e  19  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi
da 5-novies al presente comma non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
    5-terdecies. La durata dell'organo di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, con le modalita' previste dallo stesso articolo 10.  Non
si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»; 
 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  il
comma 5 e' abrogato. 
    6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche'  per  gli  anni  2012  e
2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  nei
limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011,  di  9,6  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno  2013,  sono
utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e  indebitamento  netto  derivanti  dall'applicazione  del
precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di  euro  per  l'anno
2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di  euro  per
l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini
di sola cassa,  del  fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
    6-quater. All'articolo  1,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2007, n. 17, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza  successiva  al
31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano  alle
promozioni da conferire con  decorrenza  successiva  al  31  dicembre
2015". 
    6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57,  comma
5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di
cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli  scrutini
per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla  qualifica
di  primo  dirigente  della  Polizia  di  Stato,  da  conferire   con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015. 
    6-sexies.  A   decorrere   dal   termine   di   proroga   fissato
dall'articolo  1,  comma  1,  del  presente  decreto,  il  Fondo   di
solidarieta' per le vittime delle richieste  estorsive  e  dell'usura
previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
sono unificati nel "Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive  e
dell'usura", costituito presso  il  Ministero  dell'interno,  che  e'
surrogato nei diritti delle  vittime  negli  stessi  termini  e  alle
stesse condizioni gia' previsti per  i  predetti  fondi  unificati  e
subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma  si  applicano
le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11,  della  legge  7
marzo 1996, n.  108,  dall'articolo  18,  comma  1,  della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1,  comma  1,  della  legge  22
dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis  della  legge  22
dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il  Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare  le  disposizioni  dei
regolamenti di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica  28
maggio 2001, n. 284. 
    6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti  fissata
dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo  2,
comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  "con  almeno  quattro  anni  di
servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno
due anni di servizio nella qualifica"; 
    b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della
predetta anzianita'  di  servizio  nella  qualifica  rivestita"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "Ai  dirigenti  in  possesso  di  almeno
quattro anni di servizio nella qualifica rivestita". 
    6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non  deve  in
ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
ne' dalla nomina dei  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  a
prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche  dei
dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza   e   delle   qualifiche
dirigenziali sottostanti. 
    6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove
prefetture   di   Monza   e   della   Brianza,   di   Fermo   e    di
Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi
ai rispettivi prefetti  e'  differito  fino  al  quindicesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto.  Conseguentemente,  e'  ridotta  da  9  a   6
l'aliquota di prefetti stabilita  dall'articolo  237,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, ed e' incrementata di  tre  unita'  la  dotazione
organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella  B  allegata
al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
    6-decies. Al fine  di  completare  l'azione  di  contrasto  della
criminalita' organizzata e  di  tutte  le  condotte  illecite,  anche
transnazionali,  ad  essa   riconducibili,   nonche'   al   fine   di
incrementare la cooperazione  internazionale  di  polizia,  anche  in
attuazione  degli  impegni  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea   ovvero   in   esecuzione   degli   accordi   di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere  dal  termine  di
proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto,  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  puo'  inviare   presso   le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,  secondo  le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni,  funzionari  della  Polizia  di  Stato   e   ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di  finanza  in
qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero  massimo  consentito
dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le  venti
unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309.  A
tali  fini  il  contingente  previsto  dal   citato   articolo   168,
comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori
unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi  del
presente comma. 
    6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per  gli
esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli  esperti  per
la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio  per  la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della
polizia criminale del Dipartimento della pubblica  sicurezza  per  lo
svolgimento delle  attivita'  finalizzate  alla  realizzazione  degli
obiettivi di cui al medesimo comma,  nell'ambito  delle  linee  guida
definite  dal  Comitato  per  la  programmazione  strategica  per  la
cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo
5 del  decreto-legge  12  novembre  2010,  n.  187,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. 
    6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, nonche' dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del
presente articolo, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro
dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e
dell'economia  e  delle   finanze,   al   fine   di   assicurare   la
compatibilita'  finanziaria  della  presente  disposizione  con   gli
equilibri della finanza  pubblica,  sono  definiti  il  numero  degli
esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione  dei  commi  da
6-decies  a  6-quinquiesdecies,   comprese   quelle   relative   alla
individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza  di  appositi
corsi, anche di aggiornamento, presso la  Scuola  di  perfezionamento
per le forze di polizia. 
    6-terdecies. L'incarico di esperto per  la  sicurezza  ha  durata
biennale ed e' prorogabile per non  piu'  di  due  volte.  La  durata
totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i  sei  anni.
Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di  direzione  o
comando, nelle rispettive qualifiche o  gradi,  presso  le  Forze  di
polizia di appartenenza. 
    6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  da
6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di
cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,   nonche'
attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi  553,  554,
555 e 556 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
cessano  di  avere  efficacia   a   seguito   dell'attuazione   delle
disposizioni contenute  nei  commi  da  6-decies  a  6-terdecies  del
presente articolo. 
    6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale  antidroga"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga" e dopo le parole: "in qualita' di esperti"  sono  inserite
le seguenti: "per la sicurezza"; 
    b) al comma 2, le parole: "riservata agli  esperti  del  Servizio
centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti:  "riservata  agli
esperti per la sicurezza  della  Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga"; 
    c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale  antidroga"  sono
sostituite dalle seguenti:  "la  Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga"; 
    d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga"  sono
sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale  per  i  servizi
antidroga"»; 
 
    al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le  parole:
«dell'articolo  314  del»  sono   inserite   le   seguenti:   «codice
dell'ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le  parole:
«, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191» sono soppresse; all'ultimo periodo, le  parole:  «Commissario
di   Governo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «Commissario
straordinario del Governo» e le parole: «dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal  29
dicembre 2010»; 
 
    al comma 9: 
    alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Il   Commissario   straordinario   del
Governo»; 
    alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole:  «all'articolo
253  del»  sono  inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al»,   le   parole:
«all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente  articolo»,
le parole: «all'80 per cento del trattamento  economico  spettante  a
figure  analoghe  dell'amministrazione   di   Roma   Capitale»   sono
sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del  personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato  della  gestione  di
analoghe  funzioni  transattive»,  dopo  le  parole:  «annuo  per  il
Commissario  straordinario.»,   sono   inserite   le   seguenti:   «I
subcommissari  percepiscono  un'indennita',  a  valere  sul  predetto
fondo, non superiore al 50 per cento del  trattamento  spettante,  in
base alla normativa vigente,  ai  soggetti  chiamati  a  svolgere  le
funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai  sensi  della
Tabella A allegata al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al
quinto periodo, per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010,  sono
ridotti del 50 per cento», le parole: «di Governo» sono  soppresse  e
la parola: «risultano» e' sostituita dalla seguente: «risultino»; 
    alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite  dalle
seguenti: «dai seguenti» e dopo le  parole:  «all'articolo  206  del»
sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al»; 
 
    dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. All'articolo 5,  comma  4,  del  decreto  legislativo  17
settembre 2010, n. 156, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale  per  i  permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o  da  enti  pubblici
economici possono  mensilmente  superare,  per  ciascun  consigliere,
l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza". 
    9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo  82  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che
per le citta'  metropolitane  si  intendono  i  comuni  capoluogo  di
regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5  maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni. 
    9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli  oneri  a  carico  dei
predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti  da
privati o da enti pubblici economici  possono  mensilmente  superare,
per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente".  Il  comma  7
dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e'
abrogato»; 
 
    al comma 10: 
    l'alinea e' sostituito dal seguente: «All'articolo 307, comma 10,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:»; 
    alla lettera d), nel primo  capoverso,  le  parole:  «dei  citati
fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote  riassegnate  dei
citati fondi», le parole:  «per  confluire,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per confluire», le parole:  «del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le  parole:
«in  un  range»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  una  misura
compresa»; 
 
    al comma 11, nell'alinea, dopo le parole: «All'articolo 314  del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di  cui
al», alla lettera a), l'ultimo periodo e' soppresso, alla lettera b),
al primo periodo, le  parole:  «Le  quote  dei  fondi  o  le  risorse
derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al  secondo  periodo,  le
parole:  «del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,»  sono
soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero della difesa»; 
 
    il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314,  comma
4,  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di   cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal  comma  11  del
presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  si  procede  secondo  quanto
previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410»; 
 
    dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
    «12-bis.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  servizio
pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como,  alla
Gestione governativa navigazione laghi sono  attribuiti,  per  l'anno
2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma
sono destinate al finanziamento  delle  spese  di  esercizio  per  la
gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18  luglio
1957, n. 614. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente
disposizione, pari a euro 2 milioni  per  l'anno  2011,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di  cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220. 
    12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo  7-sexies
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli
anni 2011 e 2012, con  riferimento  agli  avanzi  di  amministrazione
risultanti dai bilanci 2009 e 2010. 
    12-quater. Il termine di cui al comma  1  dell'articolo  9  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i  datori
di lavoro del settore minerario, con l'esclusione  del  personale  di
sottosuolo e di quello adibito alle  attivita'  di  movimentazione  e
trasporto  del  minerale,  al  quale  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge. 
    12-quinquies. Al fine di finanziare  le  spese  conseguenti  allo
stato di emergenza derivante dagli eccezionali  eventi  meteorplogici
Che hanno colpito il territorio, nonche' per la copertura degli oneri
conseguenti allo stesso, e' autorizzata la spesa di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura  pari
a 45 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2011  e  2012  per  la
regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2011  e
2012 per la regione Veneto, 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2011 e 2012 per la regione Campania e  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2011 e 2012  per  i  comuni  della  provincia  di
Messina  colpiti  dall'alluvione  del  2  ottobre   2009.   All'onere
derivante dall'applicazione  del  presente  comma  si  provvede,  per
l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  che  sono  corrispondentemente
ridotte di pari importo,  intendendosi  conseguentemente  ridotte  di
pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate,  con  delibera
CIPE del 6  novembre  2009,  al  finanziamento  degli  interventi  di
risanamento  ambientale.  Per  l'anno  2012  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20  ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis,
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  in  materia  di
esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per  finita  locazione  di
immobili ad uso abitativo, le parole:  "al  31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "al  31  dicembre  2011".  Ai  fini  della
determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene  conto  dei
benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno  2012,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica. 
    12-septies.  All'articolo  11,  comma  6,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  alle  parole:  "Il  Servizio
sanitario nazionale" sono premesse le seguenti: "A decorrere  dal  31
maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo  periodo  del  presente
comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono
l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, anche  in  relazione  ai  farmaci  erogati  in
regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo  compreso  tra  la
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del  2010  e
la legge di conversione del medesimo decreto;  l'importo  e'  versato
all'entrata del bilancio dello Stato secondo le  modalita'  stabilite
con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    12-octies.  Il  Ministero  della  salute,  di  concerto  con   il
Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato a sottoscrivere,  con
le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi  dell'articolo  1,
comma 180, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, accordi di programma, a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, per il finanziamento  successivo  di  interventi  gia'
realizzati dalle regioni con  oneri  a  carico  del  fondo  sanitario
corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che  gli
interventi   suddetti   risultino   coerenti   con   la   complessiva
programmazione degli interventi di edilizia sanitaria  nelle  regioni
interessate, come ridefinita in attuazione dei  rispettivi  piani  di
rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la
definizione  delle  modalita'  e  procedure  per  l'attivazione   dei
programmi di investimento in sanita'. 
    12-novies. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  15,
primo comma, della legge 30 aprile 1985, n.  163,  e'  integrata  per
l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
con esclusione di quelli di cui al comma  16-quinquies  del  presente
articolo. Al relativo  onere  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo. 
    12-decies.  Al  fine  di  garantire,  senza  pregiudizio  per  le
amministrazioni di provenienza, la prosecuzione  della  attivita'  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:
"sono collocati fuori ruolo" sono inserite  le  seguenti:  ",  se  ne
fanno richiesta,". La facolta' di essere collocati  fuori  ruolo,  su
richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3,  ultimo  periodo,  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai  sensi
del presente comma, si applica anche ai  componenti  in  carica  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato. 
    12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:  "Per  gli  anni
2004-2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e
le parole: "2.000 unita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1.800
unita'". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di
cui al primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31  ottobre  2010  dall'articolo  1,  comma  5-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25.  Gli  enti  non
commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio  della  sospensione
fino al 31 dicembre 2011 dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
tributi e  imposte,  a  qualunque  titolo  ancora  dovuti,  anche  in
qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011,
senza  necessita'   di   ulteriori   provvedimenti   attuativi.   Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,   e'
autorizzata 
    la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere
si provvede, quanto a 2,5 milioni di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse dello  stanziamento  del  Fondo  sociale  per
occupazione  e  formazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro,
a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come  incrementate  ai
sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    12-duodecies. Al fine di fare fronte  alla  grave  crisi  in  cui
versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno  2011
i termini per il pagamento degli importi  con  scadenza  31  dicembre
2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al  decreto-legge  28
marzo 2003, n. 49, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, e al  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo
1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
come incrementate ai sensi del presente provvedimento. 
    12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2011"»; 
 
    al comma 13, alla lettera a), le  parole:  «Tale  accordo,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Tale accordo»  e,  alla  lettera  b),  la
parola: «alinea» e' sostituita dalle seguenti: «lettera a)»; 
 
    dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti: 
    «16-bis. Entro il  termine  del  31  dicembre  2011  nonche'  per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una
organizzazione  intergovernativa  denominata  Global  Risk  Modelling
Organisation al fine di stabilire standard uniformi e  condivisi  per
il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita', pericolosita'
e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri  naturali  ed
indotti dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la spesa  di  0,3
milioni di euro per assicurare  la  partecipazione  della  Repubblica
italiana alla Fondazione denominata Global  Earthquake  Model  (GEM),
con sede in Italia, nella citta' di Pavia. A tal fine le  risorse  di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono  mantenute  in  bilancio
nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate,  quanto  a  euro  0,3
milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri  di  cui  al  primo
periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi  strutturali
di  politica  economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui
al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente. 
    16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e' prorogato il finanziamento  a
favore della Fondazione  orchestra  sinfonica  e  coro  sinfonico  di
Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a  3  milioni
di euro. 
    16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi  della
legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro  4.500.000  al
fine  di  consentire,  nel  contesto  di  cui  all'articolo  14   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. 
    16-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   delle
relative attivita' esercitate, per l'anno  2011  e'  riconosciuto  un
contributo di  3  milioni  di  euro  per  ciascuna  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza  del
costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad
un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e
che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non  inferiori,
nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per  cento  dell'ammontare  del
contributo  statale.  Al  fine  di  compensare  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo  del
presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni
di euro e 6 milioni di euro  per  l'anno  2011,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono  mantenute  in  bilancio.  Le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato,
quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri  di  cui  ai
commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per
la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno  2011,  al  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al  relativo
onere di cui ai commi 16-ter e  16-quater  e  al  primo  periodo  del
presente comma, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,  per
euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa,  del  fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
    16-sexies. Le risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al  31  dicembre
2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio  2011  nel  limite  di
euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente  periodo
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40,  quarto  periodo,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di
ricerca, assistenza e cura  dei  malati  oncologici  nonche'  per  la
promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, ivi  previste,
e' destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a  40  milioni
di euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011  in  termini  di  sola
cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
    16-septies. Resta fissato al 30 giugno  2011  il  termine  ultimo
entro il quale i serbatoi in  esercizio  da  venticinque  anni  dalla
prima installazione, presso i depositi GPL  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno  14  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti  ad  un
puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica,  in  aderenza
alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel  rispetto  del
disposto della  norma  UNI  EN  10160,  o,  in  alternativa,  con  le
modalita' tecniche di cui all'appendice D della norma UNI  EN  12818,
per la verifica dell'idoneita' del manufatto, da eseguire a  cura  di
personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla  norma
UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche  descritte  determina
automaticamente  l'obbligo  per  il  proprietario  del  serbatoio  di
collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto  hanno
raggiunto  i  venticinque  anni  di  esercizio,  l'esecuzione   delle
verifiche va effettuata entro il termine  del  31  dicembre  2011.  I
costi per le verifiche di cui al presente comma sono a  carico  delle
imprese fornitrici dei serbatoi. 
    16-octies. Allo scopo di consentire la  proroga  delle  attivita'
connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica  sull'intero
territorio nazionale, e' incrementato di 1.500.000  euro  per  l'anno
2011 il  contributo  ordinario  per  il  funzionamento  dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari
a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a  250.000
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero,  e,  quanto   a   1.250.000   euro,   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione
in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica
di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre  il
31 dicembre 2011, il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la   prosecuzione   della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la  RAI
- Radiotelevisione italiana Spa, nel limite  massimo  di  spesa  gia'
previsto per la convenzione a legislazione vigente. 
    16-decies. Il termine  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi,
limitatamente  alle  controversie  in  materia  di  condominio  e  di
risarcimento del danno derivante  dalla  circolazione  di  veicoli  e
natanti»; 
 
    al comma 17, le parole: «n. 67, convertito,  con  modificazioni,»
sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»; 
 
    dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti: 
    «17-bis. Al fine  di  fronteggiare  la  crisi  finanziaria  e  in
attuazione degli impegni  internazionali  assunti  in  occasione  del
Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del  Vertice  G20  di
Toronto del 2010 e della risoluzione del  Consiglio  dei  Governatori
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del  14
maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo  3  della  legge  18
maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della
partecipazione al capitale della  BERS,  nella  misura  di  ulteriori
76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde  un  valore  di
766.950.000 euro.  Trattandosi  di  capitale  a  chiamata,  non  sono
previsti pagamenti per tale sottoscrizione. 
    17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati
e la destinazione  delle  risorse  finanziarie  reperite  mediante  i
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo  1,  comma
862,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
    17-quater. Al fine di consentire la proroga delle  operazioni  di
sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie  gia'
prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione  dell'ammortamento
per volonta' del creditore o  per  effetto  di  legge  continuano  ad
assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che
risulti all'originaria data di scadenza  di  detto  mutuo,  senza  il
compimento di alcuna formalita' o  annotazione.  Resta  fermo  quanto
previsto all'articolo 39, comma 5, del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente  comma  si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca a1  mutuatario  in
qualita'  di  debitore  ceduto  nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile  1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del  mutuo  al  cessionario
secondo  il  piano  di  ammortamento  in  essere  al  momento   della
sospensione e per l'importo  delle  rate  oggetto  della  sospensione
stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto  nelle  garanzie
ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita'  o  annotazione,
ma  la   surroga   ha   effetto   solo   a   seguito   dell'integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite. 
    17-quinquies.  Qualora  la  banca,  al  fine  di  realizzare   la
sospensione dell'ammortamento di cui al comma  17-quater,  riacquisti
il   credito   in   precedenza   oggetto    di    un'operazione    di
cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da'  notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  anche  mediante  un
unico avviso relativo a  tutti  i  crediti  acquistati  dallo  stesso
cedente. I privilegi e le garanzie di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestate o comunque esistenti a favore  del  cedente,  conservano  la
loro validita' ed il loro grado  a  favore  della  banca  cessionaria
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 
    17-sexies. All'articolo 12, comma  7,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, le parole:  "mese  di  aprile"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre". 
    17-septies. La prosecuzione delle attivita' di  cui  all'articolo
2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata,  a
decorrere dal 30 settembre 2011, a  valere  sulle  risorse  destinate
agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni  caso
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011  lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a  1  milione  di  euro  di
quote di societa' di gestione del  risparmio  finalizzate  a  gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a
investitori qualificati che perseguano tra i  loro  obiettivi  quelli
della  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  prevalentemente  sul
territorio nazionale  e  con  effetti  di  lungo  periodo.  All'onere
derivante dall'attuazione del secondo  periodo  del  presente  comma,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2011,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
    17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di  vigilanza
prudenziale   con   riferimento   all'esercizio   dell'attivita'   di
bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane  Spa  costituisce,
con  delibera  dell'assemblea,   su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio
dell'attivita' di bancoposta, come disciplinata  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
per un valore anche superiore al 10 per cento  del  patrimonio  netto
della societa'. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e  i
rapporti giuridici  compresi  in  tale  patrimonio  e  le  regole  di
organizzazione, gestione e controllo del  patrimonio.  Il  patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente comma e' disciplinato  dai
commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi
espressamente richiamate. 
    17-novies.  La  deliberazione  dell'assemblea  di  cui  al  comma
17-octies e' depositata e iscritta ai sensi  dell'articolo  2436  del
codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo  2447-quater
del codice civile.  Decorso  il  termine  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo  l'iscrizione
nel registro  delle  imprese  del  provvedimento  del  tribunale  ivi
previsto, i beni e i rapporti giuridici  individuati  sono  destinati
esclusivamente   al   soddisfacimento   delle   obbligazioni    sorte
nell'ambito   dell'esercizio   dell'attivita'   di    bancoposta    e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti  da  quello  di
Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati.  Qualora
la  deliberazione  prevista  dal   comma   17-octies   non   disponga
diversamente,   per   le   obbligazioni   contratte   in    relazione
all'esercizio  dell'attivita'  di  bancoposta,  Poste  italiane   Spa
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva  la
responsabilita'  illimitata  della  societa'  per   le   obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e  quarto
comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile. 
    17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva
modifica delle regole di organizzazione,  gestione  e  controllo  del
patrimonio destinato nonche' il trasferimento allo stesso di  beni  o
rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane
Spa. Si applica il comma 17-novies. 
    17-undecies.  Con  riferimento  al  patrimonio  destinato,  Poste
italiane Spa tiene separatamente i libri  e  le  scritture  contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e
i rapporti compresi nel  patrimonio  destinato  ai  sensi  del  comma
17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale  della
societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo  e
quarto, del codice civile.  Il  rendiconto  separato  e'  redatto  in
conformita' ai principi contabili internazionali. L'assemblea di  cui
all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e' convocata  per
l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'esercizio   2010   entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
    17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2,  commi  da
165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste  italiane  Spa
puo' acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel  capitale  di
banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  nonche'  i
provvedimenti previsti dalla legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  ove
richiesti. 
    17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le  parole:  "puo'  essere  estesa
all'esercizio  successivo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
essere reiterata" e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: 
    "15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14  e
15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita'  corretta  di
cui al capo IV del titolo XV del  medesimo  codice,  per  l'esercizio
2010 e fino al 30 giugno 2011, possono  tener  conto  del  valore  di
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati  a
permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da  Stati
dell'Unione europea. Tale misura, in relazione  all'evoluzione  della
situazione  di  turbolenza  dei  mercati  finanziari,   puo'   essere
reiterata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
comma non sono duplicabili con  altri  benefici  che  direttamente  o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta. 
    15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210,  commi  1  e  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209,  assicurano  la  permanenza  nell'ambito  del
gruppo di  risorse  finanziarie  corrispondenti  alla  differenza  di
valutazione conseguente all'applicazione del  comma  15-bis.  L'ISVAP
disciplina  con  regolamento  modalita',  condizioni  e   limiti   di
attuazione del  medesimo  comma,  anche  al  fine  di  assicurare  la
coerenza  con  altri  benefici  che  direttamente  o   indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilita' corretta". 
    17-quaterdecies. Il termine di  un  anno  per  l'adempimento  del
dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato,  da
ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato al 31  dicembre  2014  per  i
soggetti  che  alla  data  del  31  dicembre  2009   detenevano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento  del  limite
derivi  da  operazioni  di  concentrazione  tra  banche  oppure   tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere
incrementata»; 
 
    dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 
    «20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   ai   sensi
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un
ulteriore periodo e fino a  settantadue  mesi  a  condizione  che  il
debitore comprovi un temporaneo  peggioramento  della  situazione  di
difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione. 
    21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua  i
versamenti dovuti al bilancio dello  Stato  al  lordo  delle  proprie
spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da  eseguire  dal  1°
aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte  di  attivita'  rese
dalla stessa Equitalia Giustizia  Spa  nell'ambito  dei  propri  fini
statutari, segue il principio della prededuzione, con  le  modalita',
le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative  dei
rapporti con i competenti Ministeri.  Con  riferimento  alle  risorse
sequestrate in forma di denaro  intestate  'Fondo  unico  giustizia',
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu'  conti
correnti intrattenuti con gli operatori finanziari  che  garantiscono
un tasso d'interesse attivo allineato  alle  migliori  condizioni  di
mercato, nonche' un adeguato livello di solidita' e di  affidabilita'
ed idonei livelli di servizio". 
    22. Fino al  31  marzo  2011,  in  funzione  delle  finalita'  di
potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e  dell'elusione
fiscale nonche' delle funzioni di controllo, analisi  e  monitoraggio
della spesa pubblica, anche al fine  di  assicurare  la  prosecuzione
degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e'  autorizzato  il
completamento del programma di cui al bando di concorso del 5  agosto
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.  67
del 1° settembre 2009, nonche' del  programma  di  cui  al  bando  di
concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
4a serie speciale, n. 102 del 28  dicembre  2007,  mediante  utilizzo
delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita' di  cui  al
comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come  modificato  dall'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le  quote  di
personale da assegnare ai singoli dipartimenti. 
    23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo  1,  comma  25,
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  prorogato  di  tre  anni.
All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il
termine di  riferimento  degli  atti  pubblici  formati,  degli  atti
giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate
a cui si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  25,  26  e  27
dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  decorre
dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione  di  euro  a
decorrere dal 2011, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2011-2013,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
    24. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  2,  terzo  periodo,
della legge 3  giugno  1999,  n.  157,  per  la  presentazione  della
richiesta dei rimborsi delle spese per  le  consultazioni  elettorali
relative al rinnovo dei Consigli delle regioni  a  statuto  ordinario
del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto.  Le  quote  di  rimborso  relative  all'anno  2010
maturate a seguito della richiesta  presentata  in  applicazione  del
presente  comma  sono  corrisposte  in  un'unica   soluzione,   entro
quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine,  e
l'erogazione delle successive quote ha luogo alle  scadenze  previste
dall'articolo 1, comma 6, della  legge  3  giugno  1999,  n.  157,  e
successive modificazioni. 
    25. La disciplina normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto nelle  materie
di cui ai commi da 26 a 28 si  applica  fino  all'entrata  in  vigore
delle disposizioni previste dal comma 26. 
    26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.
38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
    "7-bis. I principi contabili internazionali,  che  sono  adottati
con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al  31  dicembre
2010, si applicano nella redazione dei  bilanci  d'esercizio  con  le
modalita' individuate a seguito della procedura  prevista  nel  comma
7-ter. 
    7-ter. Con decreto del Ministro della  giustizia,  emanato  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE  di
cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di  contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la  CONSOB  e  l'ISVAP,  sono  stabilite
eventuali  disposizioni   applicative   volte   a   realizzare,   ove
compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina
di cui al titolo V del libro V del  codice  civile,  con  particolare
riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. 
    7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove
necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali  disposizioni  di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al  comma
7-ter, le disposizioni di cui  al  periodo  precedente  sono  emanate
entro centocinquanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento UE". 
    27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo le parole: "19 luglio 2002,"  sono  inserite  le  seguenti:
"anche  nella  formulazione  derivante   dalla   procedura   prevista
dall'articolo 4, comma 7-ter, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38,". 
    28. Le disposizioni di coordinamento  previste  dall'articolo  4,
comma 7-quater, del decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,
introdotto  dal  comma  26  del  presente  articolo,  possono  essere
emanate,  entro  il  31  maggio  2011,  per  i   principi   contabili
internazionali adottati con regolamento  UE  entrato  in  vigore  nel
periodo compreso tra il l° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. 
    29. Le norme di cui  all'articolo  42-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni  commesse  dal  28
febbraio  2010  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Per  tali  violazioni  le  scadenze
fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e
al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011
e al 31 maggio 2011. 
    30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data  di
entrata in vigore della presente legge," sono soppresse. 
    31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio  2004,  n.
126, le parole: "dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dalla data  della  sentenza  definitiva  di  proscioglimento  o  del
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato". 
    32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  pronunciati
in data antecedente a quella di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il termine di cui  all'articolo  2,
comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da  30  al  presente
comma, primo periodo, del presente articolo  non  puo'  derivare  una
permanenza in servizio superiore  di  oltre  cinque  anni  ai  limiti
massimi previsti dai rispettivi ordinamenti. 
    33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
    "g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi  6,
7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel  limite
di 200 milioni di euro"; 
    b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: 
    "130-bis.  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi   di
ciascuna regione,  le  spese  sono  valutate  considerando  le  spese
correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale  'Ordinamento
degli  uffici.  Amministrazione  generale  ed  organi  istituzionali'
ponderate con un coefficiente inferiore a  1  e  le  spese  in  conto
capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione
di cui al presente comma e'  determinata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  assumendo  a  riferimento  i  dati
comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del
presente  comma  si  applicano  nell'anno  successivo  a  quello   di
emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di
cui al presente comma"; 
    c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa di personale,"  sono
inserite le seguenti: "ai trasferimenti  correnti  e  continuativi  a
imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
private,"; 
    d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente: 
    "138-bis. Ai fini dell'applicazione del  comma  138,  le  regioni
definiscono criteri  di  virtuosita'  e  modalita'  operative  previo
confronto in sede di Consiglio delle  autonomie  locali  e,  ove  non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali"; 
    e) il comma 140 e' sostituito dal seguente: 
    "140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138  e  139,  gli  enti
locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle  regioni  e  alle  province
autonome, entro il  15  settembre  di  ciascun  anno,  l'entita'  dei
pagamenti che  possono  effettuare  nel  corso  dell'anno.  Entro  il
termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica"; 
    f) al comma 143,  nel  primo  periodo,  la  parola:  "doppio"  e'
sostituita dalla seguente: "triplo"; 
    g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente: 
    "148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni  di  cui  al
comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita' interno  a
tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le
seguenti prescrizioni: 
    a) impegnare le spese correnti,  al  netto  delle  spese  per  la
sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.  A  tal  fine
riducono l'ammontare complessivo  degli  stanziamenti  relativi  alle
spese correnti, al netto delle spese per la sanita',  ad  un  importo
non superiore a quello  annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
dell'ultimo triennio; 
    b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
    c) non procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
collaborazione  continuata   e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
elusivi della presente disposizione. A tal  fine,  il  rappresentante
legale  e  il  responsabile  del  servizio  finanziario   certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La  certificazione  e'  trasmessa,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun  trimestre,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.  In  caso  di  mancata  trasmissione
della certificazione le regioni si considerano inadempienti  a  tutti
gli effetti. Lo stato di inadempienza e  le  sanzioni  previste,  ivi
compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, hanno  effetto  decorso  il  termine  perentorio
previsto per l'invio della certificazione". 
    34. I piani di stabilizzazione finanziaria  di  cui  all'articolo
14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   sono
completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti  indicati
nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando  il
termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26. 
    35. All'articolo  1,  comma  796,  lettera  t),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  dopo  le  parole:  "strutture  private"  sono
inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole:
"decreto legislativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti: "le
regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a  garantire
che dal 1° gennaio 2013  cessino  gli  accreditamenti  provvisori  di
tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche'
degli stabilimenti termali come individuati dalla  legge  24  ottobre
2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi  di  cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo  n.  502  del
1992;". 
    36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, al secondo periodo, le parole: "fermo restando  quanto  previsto
all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto gia' previsto
dalla vigente normativa". 
    37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui  all'articolo
1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  nel  limite  di
spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano. 
    38. L'importo di 70 milioni di  euro  accantonato,  in  relazione
agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207  del  7
giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilita' finanziarie  per
il Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno  2010  in  applicazione
dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
corrispondente  all'ammontare  delle  risorse   da   destinare   alla
copertura  degli  oneri  connessi  agli  accertamenti   medico-legali
disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal
servizio per malattia, viene attribuito alle  regioni  dal  Ministero
della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di  comitato
costituito ai sensi dell'articolo 9  dell'intesa  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, previa  valutazione  congiunta  degli  effetti
della predetta sentenza sugli oneri per  la  copertura  dei  medesimi
accertamenti medico-legali. 
    39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' sostituito dal seguente: 
    "108. All'articolo 204, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  'il  15  per
cento' sono sostituite dalle seguenti: 'il 12 per  cento  per  l'anno
2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e 1'8  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2013'". 
    40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  nonche'  alle
associazioni di cui all'articolo  270  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
    41. All'articolo 2, comma 8, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: "Per gli anni 2008,  2009  e  2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2012". 
    42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della
Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per  i  comuni
con  popolazione  non  superiore  a   3.000   abitanti   qualora   la
partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia  inferiore  al  3
per cento e fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma
718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
    43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma
117 e' sostituito dal seguente: 
    "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo
14, le parole: `Entro il 31  dicembre  2011'  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il secondo periodo,  e'
inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo  non
si applicano ai comuni con popolazione fino  a  30.000  abitanti  nel
caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al  31  dicembre
2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non  abbiano
subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti  a
perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti  esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il  comune  sia  stato
gravato  dell'obbligo  di  procedere   al   ripiano   delle   perdite
medesime'". 
    44. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuna  legge
regionale di riordino e comunque non oltre il  31  dicembre  2011,  i
consorzi di funzioni costituiti per  la  gestione  degli  enti  parco
istituiti con legge regionale sono  esclusi  dall'applicazione  della
disposizione di cui all'articolo 2,  comma  186,  lettera  e),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti  dall'attuazione
del presente comma, valutati in euro  800.000  per  l'anno  2011,  si
provvede  mediante  riduzione  delle  dotazioni  di  parte  corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui  alla  Tabella  C  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono  iscritti  in
bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza
dell'onere. 
    45. Entro il  mese  di  marzo  2011,  il  Ministero  dell'interno
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni  appartenenti
alle regioni  a  statuto  ordinario,  una  somma  pari  ai  pagamenti
effettuati nel  primo  trimestre  2010,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno 21 febbraio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 del  7  marzo  2002.  Detto  acconto,  per  la  parte
imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in
detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei
provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per  l'anno
2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno
in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati  nel  periodo
precedente,  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni   recate
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio  2010,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42,  ed
alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono  prorogate  per  l'anno  2011  le  disposizioni  in  materia  di
compartecipazione provinciale al  gettito  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. 
    46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione  per
la successiva proroga del programma "carta acquisti", di cui al comma
32 dell'articolo  81  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti tra le  fasce
di popolazione in condizione di  maggiore  bisogno,  e'  avviata  una
sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti  nei  comuni
con piu' di 250.000 abitanti. 
    47. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite: 
    a) le modalita' di selezione degli  enti  caritativi  destinatari
delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del  totale
di carte disponibili per  la  sperimentazione,  avuto  riguardo  alla
natura no profit degli enti e alle loro  finalita'  statutarie,  alla
diffusione  dei  servizi   e   delle   strutture   gestiti   per   il
soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione
di bisogno, al numero medio  di  persone  che  fanno  riferimento  ai
servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e'
prestato; 
    b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle
quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti
di cui  sono  titolari  per  il  successivo  utilizzo,  tenuto  conto
dell'indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
    c) le modalita'  di  rendicontazione  sull'utilizzo  delle  carte
acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali  di  presa  in
carico  da  parte  dell'ente  caritativo  per  il  superamento  della
condizione di poverta', emarginazione  ed  esclusione  sociale  della
persona in condizione di bisogno; 
    d) le modalita' di adesione dei  comuni  sul  cui  territorio  e'
attivata la sperimentazione,  finalizzata  all'identificazione  degli
enti   caritativi   operanti   nel   proprio   ambito   territoriale,
all'integrazione con gli interventi di cui  il  comune  e'  titolare,
all'eventuale incremento del beneficio connesso alla  carta  acquisti
mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81,  comma  29,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di  informazioni  sui
beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta'. 
    48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla
data  di  concessione  delle  carte  acquisti  agli  enti  caritativi
selezionati ai sensi del comma 47. Per  le  risorse  necessarie  alla
sperimentazione si provvede a valere sul Fondo  di  cui  all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto. 
    49. All'articolo 1, primo comma,  del  testo  unico  delle  leggi
concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   dalle   pubbliche
Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e  del  relativo
rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di
buona  uscita,  indennita'  di  anzianita',  indennita'   premio   di
servizio) non possono essere ceduti". 
    50. Con effetto dal 16  dicembre  2010,  viene  meno  l'efficacia
abrogativa gia' disposta per le disposizioni di  legge  di  cui  alle
voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951,
n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955,  n.  379)  e  70772  (legge  26
luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato  1  al
decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.  Ai  sensi  e  per  gli
effetti di  cui  al  presente  comma,  la  legge  n.  114  del  1950,
limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate
nel  presente  comma,  sono  incluse  nell'Allegato  1   al   decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n.  179,  con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 
    51.  All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le parole:  "entro  trentasei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro quarantotto mesi". 
    52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more
dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30   novembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7  febbraio  2011,  per
l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per  il  tempo
necessario,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2011,   fino
all'entrata in servizio dei vincitori  dell'anzidetto  concorso,  gli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6,  comma  5,
del decreto legislativo 27  maggio  1999,  n.  165,  come  modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000,  n.  188,  in
scadenza il 31  dicembre  2010,  nel  limite  massimo  di  3  unita'.
All'onere derivante dal presente  comma,  pari  a  400.000  euro,  si
provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo  1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
    53. All'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono  inserite
le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi  del  comma  1  non  sono
reintegrabili  negli  anni  nei  quali  puo'  essere  presentata   la
richiesta di esonero ai sensi del primo periodo  del  medesimo  comma
1". 
    54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. In sede di prima applicazione,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine  di
sessanta giorni  per  l'impugnazione  del  licenziamento,  acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011". 
    55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del  nuovo
accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate  iscritte  in
bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora  dedotte  dal
reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' quelle relative al
valore dell'avviamento e delle altre  attivita'  immateriali,  i  cui
componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi,  sono  trasformate  in  crediti  d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa'  venga  rilevata  una
perdita d'esercizio. 
    56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre  dalla  data  di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci  ed  opera
per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base  dei  dati
del medesimo bilancio approvato, tra: 
    a) la perdita d'esercizio, e 
    b) il rapporto fra le attivita' per imposte  anticipate  indicate
al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. 
    57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non  e'  rimborsabile
ne' produttivo di interessi. Esso  puo'  essere  ceduto  ovvero  puo'
essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Il
credito va indicato nella dichiarazione dei redditi  e  non  concorre
alla formazione del reddito di  impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal
periodo d'imposta in corso alla data di  approvazione  del  bilancio,
non  sono  deducibili  i  componenti  negativi  corrispondenti   alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. 
    58.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabilite modalita' di attuazione del presente articolo. 
    59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole:  "non  superiore  ad  un
nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad  un  decimo".
In deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in
acconto delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta. 
    60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo  di
parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente
l'articolo 2935 del codice civile si  interpreta  nel  senso  che  la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione  in  conto
inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In  ogni  caso
non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: 
    "5-quinquies.  Gli  organismi  di  investimento  collettivo   del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
soggetti  alle  imposte  sui  redditi,  con  esclusione  dell'imposta
sostitutiva del 27 per  cento  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e  successive  modificazioni.  Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non
si applicano la ritenuta del  27  per  cento  prevista  dal  comma  2
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  sugli  interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari,  a  condizione  che  la
giacenza media annua non sia superiore al  5  per  cento  dell'attivo
medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli
articoli 26, commi 3-bis e 5, e  26-quinquies  del  predetto  decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e
successive modificazioni". 
    63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
    "Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1.
Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44,  comma  1,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari,  e  a  quelli  con
sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel  territorio
dello  Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge   30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle
quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le  societa'  di
gestione  del  risparmio,  le  SICAV,  i  soggetti   incaricati   del
collocamento delle quote o azioni di cui al  citato  articolo  11-bis
del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,  e  quelli  di  cui
all'articolo  23  del  presente   decreto   incaricati   della   loro
negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per  cento.  Qualora  le
quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema  di
deposito accentrato gestito da  una  societa'  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti  al
suddetto sistema di deposito accentrato,  nonche'  dai  soggetti  non
residenti aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 
    2. I soggetti non residenti di cui al comma  1,  ultimo  periodo,
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o  una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento  non  residenti,  ovvero  una   societa'   di   gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento  dei  propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: 
    a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
    b)   fornire,   entro    quindici    giorni    dalla    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile  per
comprovare il corretto assolvimento  degli  obblighi  riguardanti  la
suddetta ritenuta. 
    3. La ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui  proventi
distribuiti  in   costanza   di   partecipazione   all'organismo   di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il  valore  di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote  o  azioni  e  il
costo medio ponderato di sottoscrizione  o  acquisto  delle  quote  o
azioni medesime. In ogni caso, il valore e il  costo  delle  quote  o
azioni e' rilevato dai prospetti periodici. 
    4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,
in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui  all'articolo  5  del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 73,  comma  1,  del  medesimo  testo  unico  e  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo.  Nei  confronti
di tutti  gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'  applicata  a
titolo d'imposta. 
    5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma  1
percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
    6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1  si
considera cessione  anche  il  trasferimento  di  quote  o  azioni  a
rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti
diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo  che  il
trasferimento sia avvenuto per successione  o  donazione.  In  questo
caso, il contribuente fornisce al  soggetto  tenuto  all'applicazione
della ritenuta la necessaria provvista". 
    64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel quarto periodo  del  comma  2,  dopo  le  parole:  "Per  i
soggetti non residenti" sono inserite le seguenti:  "nonche'  per  le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o  rimborso
di quote  o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio"; 
    b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "Qualora  sia
revocata  l'opzione  o  sia   chiuso   il   rapporto   di   custodia,
amministrazione o deposito"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  siano
rimborsate anche parzialmente le  quote  o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio,". 
    65. Nella lettera c) del comma  3  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3  e
3-bis dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del
12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies". 
    66. Nel comma  3  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, le  parole:  "nonche'  la  ritenuta  prevista,
nella misura del 12,50 per cento, dal comma  3-bis  dell'articolo  26
del predetto decreto legislativo n. 600  del  1973"  sono  sostituite
dalle seguenti: "le ritenute  del  12,50  per  cento  previste  dagli
articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n.  600
del 1973". 
    67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis  e
5," sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento  di  cui
all'articolo 26-quinquies". 
    68.  La  lettera  a)  dell'articolo  3,  comma  2,  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: 
    "a) gli organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  ad
esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile". 
    69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano  effetto
a partire dal 1° luglio 2011. 
    70. Le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  le  societa'  di
investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni  di  cui  all'articolo  11-bis  del
decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  prelevano
l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione  maturato  alla  data
del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in  un  numero  massimo  di
undici rate a partire dal 16 febbraio 2012. 
    71. Con effetto dal  1°  luglio  2011  i  risultati  negativi  di
gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai  fondi  comuni  di
investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9  della  legge  23
marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14  agosto  1993,  n.
344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,  n.
649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio  1992,  n.
84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi  di  tali
disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o  in  parte,  dalle
societa' di gestione  del  risparmio,  dalle  SICAV  e  dai  soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni degli  organismi  di
cui al richiamato  articolo  11-bis,  in  compensazione  dei  redditi
soggetti alle ritenute operate ai  sensi  dell'articolo  26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza  limiti  di
importo. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui  all'articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  accreditano  al
fondo o al comparto al quale  e'  imputabile  il  risultato  negativo
compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare. 
    72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo  o  della  SICAV  i
risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati,  ai
partecipanti e'  riconosciuta  una  minusvalenza  di  pari  ammontare
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e  il
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni  rilasciano
apposita  certificazione  dalla   quale   risulti   l'importo   della
minusvalenza spettante a ciascun partecipante. 
    73. Per la determinazione dei redditi di capitale  soggetti  alla
ritenuta  prevista  dall'articolo  26-quinquies   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti  dal
rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta  sostitutiva  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo
11 della legge 14 agosto  1993,  n.  344,  dell'articolo  11-bis  del
decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e  dell'articolo
14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n.  84,  possedute  alla
data del 30 giugno 2011, si assume il valore  delle  quote  o  azioni
rilevato dai prospetti periodici alla predetta  data,  in  luogo  del
valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o
acquisto. 
    74.  Per  la  determinazione  delle  plusvalenze  o  minusvalenze
realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1,  lettera  c-ter),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  mediante  la
cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM
di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o
il valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare  pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa  fra  il  valore
delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti  periodici  alla
predetta data  e  quello  rilevato  alla  data  di  sottoscrizione  o
acquisto. 
    75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote  o  azioni  degli
OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno  2011,  il
credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9  della  legge  23
marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14  agosto
1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis  del  decreto-legge  30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e al comma  2  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura  del
15 per cento dei proventi percepiti e di quelli  che  si  considerano
percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011
fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente  esistente
fra il valore delle predette quote o azioni  rilevato  dai  prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi
prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. 
    76. Sui proventi realizzati  attraverso  la  distribuzione  o  il
rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma  73  possedute
alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo  9,  comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e'  riconosciuta
nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti  dal  1°  luglio
2011 fino  a  concorrenza  della  differenza  positiva  eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o  azioni  rilevate  dai
prospetti periodici alla data del  30  giugno  2011  e  quello  medio
ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione
o acquisto. Le societa' di gestione  del  risparmio,  le  SICAV  e  i
soggetti incaricati del collocamento delle  quote  o  azioni  di  cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
provvedono al pagamento della predetta somma, per  il  tramite  della
banca depositaria ove  esistente,  computandola  in  diminuzione  dal
versamento dell'imposta sostitutiva ovvero  della  ritenuta  prevista
dall'articolo  26-quinquies  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
    77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM  di  cui
al comma 73 possedute alla  data  del  30  giugno  2011,  il  credito
d'imposta di cui all'articolo  17,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  e'  riconosciuto  nella
misura del 15  per  cento  sui  proventi  percepiti  o  iscritti  nel
rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino  a  concorrenza
della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti  periodici  alla  data
del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data
di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare
il risultato  della  gestione  del  fondo  pensione  ed  e'  detratto
dall'imposta sostitutiva dovuta. 
    78. Per i rapporti di custodia  o  amministrazione,  nonche'  per
quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con  l'intermediario
anche  in  assenza  di   un   formale   contratto   di   custodia   o
amministrazione, aventi ad oggetto quote o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del  30
giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1,  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  l'imposta  sostitutiva
di cui al medesimo  articolo  e'  applicata,  anche  in  mancanza  di
opzione, salva la facolta' del  contribuente  di  rinunciare  a  tale
regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre
2011, con effetto dal 1° luglio 2011.  A  tal  fine  il  contribuente
fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo,  se
necessario,  apposita  provvista  per   far   fronte   al   pagamento
dell'imposta. 
    79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011: 
    a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,  l'articolo  11
della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1  a  5  dell'articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,  e  il  comma  1
nonche' il primo periodo del comma 2  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14 gennaio 1992, n. 84; 
    b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
    c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505; 
    d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    f) le parole: "da quote di organismi di  investimento  collettivo
mobiliare soggetti  all'imposta  sostitutiva  di  cui  al  successivo
articolo  8,  nonche'"  del  comma  4  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
    80. L'articolo 10-ter della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote
di organismi  di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di
diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44,  comma  1,
lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in  valori  mobiliari  di  diritto  estero  conformi  alla  direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea  e  negli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono  collocate  nel
territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  42  del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti  residenti
incaricati del pagamento dei  proventi  medesimi,  del  riacquisto  o
della negoziazione delle quote o azioni,  operano  una  ritenuta  del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi  distribuiti  in
costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su  quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e  il  valore  medio  ponderato  di
sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.  In  ogni
caso come valore di sottoscrizione o acquisto  si  assume  il  valore
delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici  relativi  alla
data di acquisto delle quote o azioni medesime. 
    2. La ritenuta del 12,50 per  cento  e'  altresi'  applicata  dai
medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui  all'articolo
44, comma 1, lettera g), del citato testo  unico  delle  imposte  sui
redditi derivanti dalla partecipazione a  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero  non  conformi  alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei
quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione  europea
e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del medesimo  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel  territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58.  La  ritenuta  si  applica  sui  proventi
distribuiti  in   costanza   di   partecipazione   all'organismo   di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il  valore  di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote  o  azioni  e  il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote  o
azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato
dal partecipante.  In  mancanza  della  documentazione  il  costo  e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
    3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2
si considera cessione anche il trasferimento  di  quote  o  azioni  a
diverso intestatario, salvo che il  trasferimento  sia  avvenuto  per
successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce  al
soggetto  tenuto  all'applicazione  della  ritenuta   la   necessaria
provvista. 
    4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e'  applicata  a  titolo  di
acconto  nei  confronti  di:  a)  imprenditori  individuali,  se   le
partecipazioni sono relative all'impresa ai  sensi  dell'articolo  65
del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo
5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo  73  del  medesimo  testo  unico  e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato  delle  societa'  e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto  articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli  esenti  o
esclusi dall'imposta sul  reddito  delle  societa',  la  ritenuta  e'
applicata a titolo d'imposta. 
    5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2  siano
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, che intervengono nella loro riscossione. 
    6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g),  del
testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione
a organismi  di  investimento  collettivo'  in  valori  mobiliari  di
diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a
formare il reddito  imponibile  dei  partecipanti,  sia  che  vengano
percepiti  sotto  forma  di  proventi  distribuiti  sia  che  vengano
percepiti quale differenza tra il  valore  di  riscatto,  cessione  o
liquidazione delle quote o azioni e il  valore  di  sottoscrizione  o
acquisto. Il costo unitario di  acquisto  delle  quote  o  azioni  si
assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate
o sottoscritte per la loro quantita'. 
    7.  Sui  proventi  di  cui  al  comma  6  i   soggetti   indicati
all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  che  intervengono  nella  loro  riscossione
operano una ritenuta del 12,50 per cento  a  titolo  d'acconto  delle
imposte sui redditi. 
    8. Gli organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari
di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,  con  riguardo  agli
investimenti  effettuati  in  Italia,  avvalersi  delle   convenzioni
stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei  redditi  e  proventi  proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni  possedute  da  soggetti  non
residenti in Italia. 
    9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano  esclusivamente
agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani". 
    81. Nella lettera e) del comma  3  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5". 
    82. Nel comma  3  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 1, 2 e 5". 
    83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82  si  applicano  ai
proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011. 
    84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a  83,  pari  a
6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a  12,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  che  a  tal  fine
sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario». 
 
    All'articolo 3: 
 
    al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  58,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto  ad  euro  30  milioni  per
l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  medesima  legge  13
dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 15
milioni di euro per l'anno  2011.  All'onere  derivante  dal  secondo
periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per  l'anno
2011, si provvede mediante riduzione della dotazione  finanziaria  di
cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220»; 
 
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le disponibilita' di  bilancio  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative  all'anno
2010, in  deroga  a  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,  sono
riassegnate per le medesime finalita' al Fondo  di  cui  all'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5  milioni  per  l'anno
2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma
2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
 
    Alla tabella 1: 
 
    nel titolo, le parole: «previsto dall'articolo 1» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36»  sono
aggiunte,  in   fine,   le   seguenti   parole:   «,   e   successive
modificazioni»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 27 marzo 2006,  n.  161»  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5,  comma  6,
lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
articolo 5, comma 7, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25»
e' sostituita dalla seguente: «articolo  21-bis,  comma  1,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.   248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo  20,  comma
5, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le
disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.  139»  le  parole:  «28
febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 31, comma  1,
della legge l° agosto 2002, n. 166»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«articolo 145, comma 46, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25»  e'  sostituita
dalla seguente: «articolo 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
maggio 2005, n. 96»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», la  voce:  «Consiglio  nazionale
per l'alta formazione artistica e  musicale  di  cui  all'articolo  3
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' sostituita  dalla  seguente:
«articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»; 
    nella colonna «FONTE NORMATIVA», la  voce:  «Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione di cui  all'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  416»  e'  sostituita
dalla seguente: «articolo 7, comma  4-quater,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25»; 
    nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del
presente decreto-legge»  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2010»; 
 
    le seguenti voci sono soppresse: 
 
    «1° gennaio 2011 - articolo 3, comma 25, della legge 24  dicembre
2007, n. 244»; 
    «31 dicembre 2010 - articolo 14, comma 22, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122»; 
    «31 dicembre 2010 - Programma nazionale triennale della  pesca  e
dell'acquacoltura  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  3  agosto  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  236
del 10 ottobre 2007, nei limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»; 
    «31 dicembre 2010 - articolo 2,  comma  100,  lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662.  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»; 
    «31  dicembre  2010  -  articolo  245,  comma  1,   del   decreto
legislativo 19 febbraio  1998,  n.  51.  articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»; 
    «31  dicembre  2010  -  articolo  19,  commi  8,  9  e  10,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
    «30 aprile 2011 - articolo 12, comma 7, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
    «31 dicembre 2010 - articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre
2007, n. 244»; 
    «un anno - articolo 30, comma 2, terzo periodo, del  testo  unico
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385».