Art. 13 
 
                          Norme armonizzate 
 
  1.  L'Autorita'  competente  di  cui  all'articolo  4  assicura  la
consultazione delle parti interessate a livello nazionale  in  merito
al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. 
  2.  Allorche'  l'Autorita'  competente  considera  che   le   norme
armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare
alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile,
non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, indicandone i
motivi, il comitato permanente istituito  ai  sensi  dell'articolo  5
della direttiva 98/34/CE. 
  3. L'Autorita'  competente  provvede  affinche'  le  determinazioni
della Commissione europea in materia di interpretazione o  di  revoca
delle norme armonizzate siano  rese  note  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  la  direttiva  98/34/CE,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2.