Art. 14 Disposizioni per i componenti e le sottounita' 1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.