Art. 14 
 
           Disposizioni per i componenti e le sottounita' 
 
  1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i  fabbricanti,  i
loro mandatari autorizzati e,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  gli
importatori, che immettono sul mercato  ovvero  mettono  in  servizio
componenti  e  sottounita',  devono  fornire  al  fabbricante  di  un
prodotto  contemplato  dalle  misure  di  esecuzione  le   pertinenti
informazioni sulla composizione materiale e sul consumo  di  energia,
materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.