Art. 16 
 
                    Informazione dei consumatori 
 
  1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui
all'articolo 1,  coperti  dalle  misure  di  esecuzione  applicabili,
ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano: 
    a) l'informazione necessaria sul ruolo che  possono  svolgere  in
materia di uso sostenibile del prodotto; 
    b)   il   profilo   ecologico   del   prodotto   e   i   vantaggi
dell'ecoprogettazione, qualora  cio'  sia  richiesto  dalla  relativa
misura di esecuzione. 
  2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note  ai  consumatori,
in conformita' alla  misura  di  esecuzione  applicabile,  ovvero  al
provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.