Art. 19 
 
                            Aggiornamento 
 
  1. All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni  degli
allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2009/125/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, si provvede con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11,  comma  5,  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 11, comma 5, della citata legge  4
          febbraio 2005, n. 11, cosi' recita: 
              «5. Nelle materie di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          della Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o  da
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,  commi  1  e  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, e  non  coperte  da  riserva  di  legge,  le
          direttive   possono   essere   attuate   con    regolamento
          ministeriale o interministeriale, ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  o  con  atto
          amministrativo  generale  da   parte   del   Ministro   con
          competenza prevalente per la materia, di concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. Con le medesime modalita'  sono
          attuate  le  successive  modifiche  e  integrazioni   delle
          direttive.».