Art. 19 Aggiornamento 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Note all'art. 19: - Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 11, comma 5, della citata legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosi' recita: «5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.».