Art. 3 
 
   Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione 
 
  1. L'immissione  sul  mercato  ovvero  la  messa  in  servizio  dei
prodotti oggetto delle misure di esecuzione di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti  ottemperano
a tali  misure  ovvero  sono  conformi  ai  provvedimenti  che  danno
attuazione alle medesime misure. In ogni  caso  i  medesimi  prodotti
devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo
9. La circolazione di detti prodotti e' libera. 
  2.  E'  consentito  che  vengano  presentati,  in  particolare   in
occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di
riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi  al  presente
decreto, a condizione che sia indicato in modo  chiaramente  visibile
che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne'  messi  in
servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li  abbia  resi
pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.