Art. 5 
 
                 Funzioni dell'autorita' competente 
 
  1. L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le  seguenti
funzioni: 
    a)  vigila  sul  rispetto   delle   prescrizioni   del   presente
provvedimento; 
    b) organizza controlli e  verifiche,  su  scala  adeguata,  della
conformita'  dei  prodotti  alla  pertinente  misura  di   esecuzione
applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima
misura. A tale fine l'Autorita' competente  dispone  il  prelievo  di
campioni di prodotti per sottoporli a  controlli  di  conformita'  ed
esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni
necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione; 
    c)  obbliga,  nel  caso  di  prodotti  non  conformi   ai   sensi
dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua  mancanza
l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed  a  porre  fine  alla
violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le
misure necessarie per ritirare dal mercato i  prodotti  non  conformi
ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e  la  vendita
dei prodotti in questione; 
    d)  e'   responsabile   dell'applicazione   delle   clausole   di
salvaguardia di cui all'articolo 10; 
    e)  garantisce  un'efficace  sorveglianza  del  mercato  ai  fini
dell'attuazione del  presente  decreto,  anche  attraverso  l'uso  di
appropriate analisi del mercato e la cooperazione  e  lo  scambio  di
informazioni con le autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea; 
    f) tiene informata la Commissione  europea  dei  risultati  della
sorveglianza del mercato; 
    g) provvede affinche'  i  consumatori  e  gli  altri  interessati
possano  presentare  osservazioni  in  merito  alla  conformita'  dei
prodotti.