Art. 7 
 
                        Controlli e verifiche 
 
  1. L'Autorita' competente della sorveglianza del mercato dispone  i
controlli sui prodotti di  cui  all'articolo  1  per  verificarne  la
conformita' alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che  ad
esse danno attuazione. 
  2. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorita'  competente  puo'
avvalersi, in  relazione  alle  rispettive  attribuzioni,  dell'ENEA,
delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane,  della  Guardia
di finanza e degli altri  Organismi  pubblici  aventi  competenza  in
materia. Per tali finalita', i predetti soggetti  provvedono  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. Le norme procedurali per i controlli di  cui  al  comma  1  sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche  di
conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro  mandatari
autorizzati o, in  mancanza  di  questi  ultimi,  degli  importatori,
secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi,  sulla  base
del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi, nel rispetto dell'articolo 47  della  legge  6
febbraio 1996, n. 52, e successive  modificazioni,  entro  centoventi
giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuna  misura  di
esecuzione,  ovvero  dei  provvedimenti  che  danno  attuazione  alle
medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. 
  5. Al fine di promuovere il  conseguimento  degli  obiettivi  della
direttiva, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  stipulare
accordi di programma con le parti sociali interessate. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,  si
          veda nelle note alle premesse.