Art. 9 
 
              Marcatura e dichiarazione di conformita' 
 
  1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero  alla  messa  in
servizio di un prodotto oggetto delle misure  di  esecuzione,  su  di
esso e' apposta una marcatura di conformita'  CE  ed  e'  emessa  una
dichiarazione CE di conformita' con la quale il fabbricante o il  suo
mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo,  l'importatore,
garantiscono  e  dichiarano  che  il  prodotto  rispetta   tutte   le
pertinenti  disposizioni  della  misura  di  esecuzione  applicabile,
ovvero del provvedimento che da' attuazione alla medesima misura. 
  2. La marcatura CE di conformita' consiste delle iniziali «CE» come
indicato nell'allegato I. 
  3.  La  dichiarazione  CE  di  conformita'  contiene  gli  elementi
specificati nell'allegato II  e  rinvia  alla  pertinente  misura  di
esecuzione ed  e'  resa  e  conservata  dal  fabbricante  o  dal  suo
mandatario ovvero, nei  casi  di  cui  all'articolo  8,  acquisita  e
conservata dall'importatore. 
  4.  E'  proibita  l'apposizione,   sui   prodotti,   di   marcature
suscettibili di trarre in  inganno  gli  utilizzatori  in  merito  al
significato o alla forma della marcatura CE. 
  5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o  dal
suo mandatario ai sensi dell'allegato III  sono  redatte,  in  lingua
italiana, al momento in  cui  il  prodotto  raggiunge  l'utilizzatore
finale. L'uso complementare di altre lingue e'  ammesso,  purche'  le
informazioni  siano  esattamente  corrispondenti  alle   informazioni
riportate in lingua italiana. 
  6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre
lingue ai sensi del comma 5,  e'  consentito  l'impiego  di  simboli,
codici o altri accorgimenti individuati,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare,  sulla  base  delle  disposizioni
adottate in  sede  comunitaria,  idonei  a  fornire  all'utilizzatore
finale  indicazioni  relative   alle   modalita'   di   impiego   del
dispositivo.