(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                           (previsto dall'articolo 9) 
 
             SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI 
 
Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del
fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalita'
di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte  di  soggetti
diversi dal fabbricante. 
Tali informazioni possono includere se del caso: 
 
a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da  parte  del
disegnatore progettista; 
 
b)  informazioni  ai  consumatori  sulle  caratteristiche   e   sulle
prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano
il prodotto immesso sul mercato, per  consentire  al  consumatore  di
comparare tali aspetti dei prodotti; 
 
c) informazioni ai consumatori sulle modalita' di installazione,  uso
e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al  minimo  l'impatto
sull'ambiente e di consentirne  la  durata  ottimale,  nonche'  sulle
modalita' di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso,
informazioni sul periodo di disponibilita' delle parti di ricambio  e
le possibilita' di potenziamento dei prodotti; 
 
d) informazioni per  gli  impianti  di  trattamento  in  merito  allo
smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. 
 
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile  sul  prodotto
stesso. 
Tali informazioni tengono conto degli  obblighi  derivanti  da  altre
normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.