Art. 2 Corso di formazione iniziale per insegnante 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. 2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. 3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.