Art. 2 
 
 
                       Prestazione aggiuntiva 
 
  1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di  rendita,
anche unificata, erogata ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che hanno  contratto  patologie  asbesto-correlate  per
esposizione  all'amianto  e  alla  fibra   «fiberfrax»   riconosciute
dall'INAIL e dal soppresso Istituto  di  previdenza  per  il  settore
marittimo (IPSEMA) e,  in  caso  di  premorte,  gli  eredi  ai  sensi
dell'articolo  85  del  predetto   decreto   del   Presidente   della
Repubblica. 
  2. La prestazione aggiuntiva, fissata  in  una  misura  percentuale
della rendita, e' calcolata sulla base del rapporto  tra  le  risorse
annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli
Istituti assicuratori per le rendite  di  cui  al  comma  1,  erogate
nell'anno  di  riferimento.  La  prestazione  aggiuntiva  e'  erogata
d'ufficio dall'INAIL mediante  l'erogazione  di  due  acconti  ed  un
conguaglio. 
  3. Gli acconti di cui al comma 2 sono  corrisposti  utilizzando  le
risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A  decorrere  dal
2011, la misura del primo acconto e'  pari  al  10%  dell'importo  di
ciascun rateo di rendita. Tale  acconto  e'  erogato  a  seguito  del
trasferimento delle predette risorse al Fondo  e  contestualmente  ai
ratei  di  rendita,  secondo  le  ordinarie  modalita'  di  pagamento
dell'INAIL. Il secondo acconto e' erogato, fino ad esaurimento  delle
risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio  dello  Stato,
in un'unica soluzione entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  a
quello  di  riferimento,  sulla  base  delle   spese   effettivamente
sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma  1
e delle prestazioni gia' erogate con il primo acconto.  A  tal  fine,
l'INAIL, con  determinazione  del  Presidente,  definisce  la  misura
complessiva dell'acconto. 
  4.  Il  conguaglio  e'  corrisposto  entro  sei  mesi  dalla   fine
dell'esercizio successivo a quello in cui e' stato erogato  il  primo
acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili  nel
Fondo derivanti dagli oneri a carico delle  imprese.  La  misura  del
conguaglio e'  determinata  in  base  all'ammontare  dell'addizionale
riscossa,  delle  prestazioni  erogate  in  acconto  e  della   spesa
sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1. 
  5. Per gli anni di competenza 2008,  2009  e  2010  la  prestazione
aggiuntiva e' erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009
nella misura, per ciascun anno, del 20% della  rendita  entro  il  31
dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura  del  15%  della  rendita
entro il 30 giugno 2012. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
determinazione  del  Presidente  dell'INAIL,  sentito   il   Comitato
amministratore del Fondo, e' determinata la misura complessiva  della
prestazione aggiuntiva e del conguaglio. 
  7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL  e  sentito  il
Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate  la  misura
complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il  conguaglio
e le  relative  modalita'  di  erogazione,  sulla  base  anche  delle
previsioni relative alla platea dei beneficiari. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
          1124 del 1965 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  17,  comma  3,  della  citata
          legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.