Art. 3 
 
 
                  Oneri di finanziamento del Fondo 
                       a carico delle imprese 
 
  1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma
244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e'
determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il  2009
ed in sette milioni e  trecentotrentatremila  euro  a  decorrere  dal
2010. 
  2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un'addizionale  sui
premi versati dalle imprese  assicurate  all'INAIL  ed  al  soppresso
IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle  attivita'
lavorative  che  hanno  comportato  il  riconoscimento  dei  benefici
previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni. 
  3. Le imprese  tenute  al  versamento  dell'addizionale  sui  premi
assicurativi all'INAIL, sono, secondo  un  principio  di  mutualita',
quelle che attualmente svolgono le stesse  attivita'  lavorative  che
hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di  cui
al comma 2 per un numero di lavoratori uguale  o  superiore  a  2.000
soggetti,  classificate  secondo  le  vigenti  tariffe   dei   premi,
approvate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci: 
    
    a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630,  4100,  6111,
6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; 
    b) gestione Industria - voci di  lavorazione  3620,  4110,  6111,
6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422,  6581,  7271,  7272,  7273,
9220; 
    c) gestione terziario - voci di  lavorazione  3620,  4100,  6100,
6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; 
    d) gestione altre attivita' - voci  di  lavorazione  3620,  4100,
6100, 7100. 
  4. Le  lavorazioni,  oggetto  di  addizionale,  di  competenza  del
soppresso IPSEMA, si riferiscono alla  gestione  trasporto  merci  ed
alla gestione trasporto passeggeri. 
  5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale  sui  premi  di  cui  al
comma 2 e' fissata in misura pari a 1,44% per le voci di  lavorazione
di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni  di
cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di  cui
al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,07% per le voci  di  tariffa
di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni  di
cui al comma 4. 
  6. L'addizionale e' richiesta una sola volta  l'anno.  In  sede  di
prima applicazione,  l'addizionale  per  gli  anni  2008  e  2009  e'
applicata contestualmente e cumulativamente, in  un'unica  soluzione.
La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010
puo' essere variata con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, su determinazione del  Presidente  dell'INAIL,  da  emanarsi
entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  sulla   base   delle   somme
effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote
di cui al comma 5 e delle previsioni di  crescita  della  platea  dei
beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA.  Con  il
medesimo decreto possono essere variati i criteri  di  individuazione
di cui ai commi 2, 3 e 4. 
  7. Le somme non utilizzate in ciascun  esercizio  finanziario  sono
mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per la citata legge n. 257 del 1992,  si  veda  nelle
          note alla premesse.