Art. 5 
 
 
                  Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di
cui fanno parte un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali
-,  uno  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   quattro
rappresentanti    dell'INAIL,    quattro     rappresentanti     delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale,  quattro  rappresentanti  delle  organizzazioni  datoriali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, due  rappresentanti
delle   associazioni   delle   vittime   dell'amianto    maggiormente
rappresentative nell'ambito delle regioni che, a  livello  nazionale,
risultano   avere   una   piu'    alta    incidenza    di    malattie
asbesto-correlate. 
  2. I componenti del Comitato amministratore, nominati  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano  in  carica
tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal
periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che  non
partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono
dall'incarico; la decadenza viene  dichiarata  dal  Comitato  e  puo'
essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso.  In  caso
di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza
del triennio la durata in carica del  sostituto  avra'  termine  alla
scadenza del predetto triennio. 
  3. Il presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato
stesso tra i propri membri. 
  4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL. 
  5. Ai componenti del Comitato non spettano  compensi  ne'  rimborsi
spese a qualsiasi titolo dovuti. Al  funzionamento  dello  stesso  si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.