Art. 7 
 
 
                               Ricorsi 
 
  1. I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1,  ai  quali
non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia  stata  erogata
in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo
la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo art. 104 del citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica  n.  1124  del  1965  (Testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie  professionali),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 104. -  L'infortunato,  il  quale  non  riconosca
          fondati  i  motivi  per  i  quali  l'Istituto  assicuratore
          ritiene di non essere obbligato a  liquidare  indennita'  o
          non concordi sulla data di cessazione della indennita'  per
          inabilita'  temporanea  o  sull'inesistenza  di  inabilita'
          permanente, o non accetti la liquidazione  di  una  rendita
          provvisoria   o   quella   comunque   fatta   dall'Istituto
          assicuratore,  comunica  all'Istituto  stesso  con  lettera
          raccomandata con ricevuta di ritorno o  con  lettera  della
          quale abbia ritirato ricevuta, entro  sessanta  giorni  dal
          ricevimento della comunicazione fattagli, i  motivi  per  i
          quali   non   ritiene   giustificabile   il   provvedimento
          dell'Istituto, precisando, nel caso in  cui  si  tratti  di
          inabilita' permanente, la misura di indennita' che  ritiene
          essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla  domanda  un
          certificato  medico  dal  quale   emergano   gli   elementi
          giustificativi della domanda. 
              Non ricevendo risposta nel termine di  giorni  sessanta
          dalla  data  della  ricevuta  della  domanda  di   cui   al
          precedente comma o  qualora  la  risposta  non  gli  sembri
          soddisfacente, l'infortunato  puo'  convenire  in  giudizio
          l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria. 
              Qualora il termine di cui  ai  commi  secondo  e  terzo
          dell'art. 102 decorra  senza  che  l'Istituto  assicuratore
          abbia  fatto  all'infortunato  le  comunicazioni  in   essi
          previste,   si   applica   la   disposizione   del    comma
          precedente.».