Art. 2 
 
 
Potenziamento delle funzioni  di  tutela  dell'area  archeologica  di
                               Pompei 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  l'efficacia  delle  azioni  e   degli
interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei  e  nei  luoghi
ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario  e
urgente di interventi conservativi  di  prevenzione,  manutenzione  e
restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e'  predisposto
dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale
per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per  i  beni
culturali e paesaggistici. 
  2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede
anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le  aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  destinati  alla
regione Campania, nonche' di una  quota  dei  fondi  disponibili  nel
bilancio della Soprintendenza speciale per  i  beni  archeologici  di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali.  La  quota  da   destinare   al   programma
straordinario di manutenzione da  parte  della  regione  Campania  e'
individuata dalla  Regione  medesima  nell'ambito  del  Programma  di
interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre  al  CIPE  per  la
relativa presa d'atto. 
  3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione  del
programma di cui al comma 1 e' autorizzata  l'assunzione,  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  8-quater,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   mediante
l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale di
III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000
annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale  e'  vincolato  alla
permanenza presso le sedi di servizio della  Soprintendenza  speciale
per i  beni  archeologici  di  Napoli  e  di  Pompei  per  almeno  un
quinquennio dalla data di assunzione.  E'  altresi'  autorizzata,  in
deroga  alle  medesime  disposizioni  di  cui   al   primo   periodo,
l'assunzione   di   ulteriore    personale    specializzato,    anche
dirigenziale, mediante l'utilizzazione di  graduatorie  in  corso  di
validita',  nel  limite   delle   ordinarie   facolta'   assunzionali
consentite per l'anno 2011  dalla  normativa  vigente,  da  destinare
all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente  comma  si  provvede,  a
valere  sulle   facolta'   assunzionali   del   predetto   Ministero,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione
vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in
materia di assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
successive modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali comunica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato  le
assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i  relativi
oneri. 
  4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di  Napoli  e
di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al  comma  1,
puo'  altresi'  avvalersi,  nel  rispetto  dei   principi   e   delle
disposizioni  di  fonte  comunitaria,  della  societa'  ALES  s.p.a.,
interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di  un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento
diretto  di  servizi  tecnici,   anche   afferenti   alla   fase   di
realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui  al
comma 1. 
  5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma  1,  i
termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
ridotti della  meta'.  Per  l'affidamento  dei  lavori  compresi  nel
programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare,  in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto  legislativo
n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del  procedimento  ritenga
motivatamente la necessita'  di  acquisire  un  maggiore  livello  di
definizione progettuale. 
  6. Gli  interventi  previsti  dal  programma  di  cui  al  comma  1
ricadenti all'esterno del perimetro  delle  aree  archeologiche  sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e  urgenti  e  possono
essere realizzati, ove  occorra,  in  deroga  alle  previsioni  degli
strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriali  vigenti,
sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 
  7. Allo scopo di  favorire  l'apporto  di  risorse  provenienti  da
soggetti privati per l'esecuzione dei lavori,  dei  servizi  e  delle
forniture  di  cui  al  comma  1,  gli   obblighi   di   pubblicita',
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita',
previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  per  i  contratti  di  sponsorizzazione   finalizzati
all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla  realizzazione  degli
interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma  1,
si considerano assolti con la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  nonche'   su   due
quotidiani  a  diffusione  nazionale,  per  almeno   trenta   giorni,
contenente  un   elenco   degli   interventi   da   realizzare,   con
l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto  per  ciascuno
intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare  a  ciascun
candidato gli specifici interventi, definendo le correlate  modalita'
di  valorizzazione  del  marchio  o  dell'immagine  aziendale   dello
sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo  120  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o
insufficiente presentazione di candidature,  il  Soprintendente  puo'
ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche  mediante
trattativa privata. 
  8. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,  n.  240,  al
fine di  assicurare  l'equilibrio  finanziario  delle  Soprintendenze
speciali  ed  autonome,  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  con  proprio  decreto,  puo'  disporre  trasferimenti  di
risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle
Soprintendenze  medesime,  in  relazione  alle  rispettive   esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli  impegni  gia'
presi su dette disponibilita'.