Art. 3 
 
 
Proroga del divieto di incroci tra settore  della  stampa  e  settore
                          della televisione 
 
  1. Il comma 12 dell'articolo 43 del  testo  unico  dei  servizi  di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva  in  ambito
nazionale  su  qualunque  piattaforma  che,  sulla  base  dell'ultimo
provvedimento  di  valutazione  del  valore  economico  del   sistema
integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita'  ai  sensi  del
presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per  cento
di detto valore economico e  i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
possono, prima del 31  dicembre  2012,  acquisire  partecipazioni  in
imprese  editrici  di  giornali   quotidiani   o   partecipare   alla
costituzione di nuove imprese editrici di  giornali  quotidiani,  con
l'eccezione delle imprese editrici  di  giornali  quotidiani  diffusi
esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica  anche
alle  imprese  controllate,  controllanti  o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.».