Art. 4 
 
 
      Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico 
 
  1. Il termine per stabilire, con le modalita' di  cui  al  comma  5
dell'articolo 8-novies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  il
calendario definitivo per il passaggio alla  trasmissione  televisiva
digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre  2011.  Entro  il  30
giugno  2012  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   provvede
all'assegnazione  dei  diritti  di  uso   relativi   alle   frequenze
radiotelevisive  nel  rispetto  dei   criteri   e   delle   modalita'
disciplinati dai commi da 8 a  12  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, nonche',  per  quanto  concerne  le  frequenze
radiotelevisive in ambito locale, predisponendo,  per  ciascuna  area
tecnica  o  Regione,  una  graduatoria  dei  soggetti  legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale  che  ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:  a)  entita'  del
patrimonio  al  netto  delle  perdite;  b)  numero   dei   lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza
della  copertura  della  popolazione;  d)  priorita'  cronologica  di
svolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento  all'area
di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio  2011,  non
ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il
Ministero dello sviluppo economico  non  procede  all'assegnazione  a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti  d'uso
relativi  alle  frequenze  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle  aree  in
cui alla medesima  data  del  1°  gennaio  2011  ha  avuto  luogo  il
passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il  Ministero  dello
sviluppo economico rende disponibili le frequenze di  cui  al  citato
primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto
d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti  in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti  d'uso
riferiti alle frequenze  nelle  bande  174-230  Mhz  e  470-790  Mhz.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le  modalita'
e le condizioni economiche secondo cui  i  soggetti  assegnatari  dei
diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere  una  quota  della  capacita'
trasmissiva  ad  essi  assegnata,  comunque  non  inferiore   a   due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente  operanti  in  ambito
locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso
sulla base delle citate graduatorie.