Art. 5 
 
 
Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n.
                             31 del 2010 
 
  1. Allo scopo di  acquisire  ulteriori  evidenze  scientifiche  sui
parametri di sicurezza, anche in  ambito  comunitario,  in  relazione
alla  localizzazione,  realizzazione  ed  esercizio  nel   territorio
nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica  nucleare,
per un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli  da  3  a
24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31. 
  2. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  la  sospensione
dell'efficacia non  si  applica  alle  disposizioni  individuate  nel
medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,
costruzione  ed  esercizio  del  Parco  tecnologico  e  del  deposito
nazionale.