Art. 6 
 
 
     Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo 
 
  1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio  sanitario  nazionale
della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici  nel  mese
di  aprile  2009,  il  primo  e  il  secondo  periodo  del  comma  28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  si  applicano
con riferimento all'anno 2010. Alla  relativa  disciplina,  anche  in
coerenza con il programma operativo  per  il  rientro  del  disavanzo
sanitario  della  regione  Abruzzo,  si  provvede  con  ordinanza  di
protezione civile a valere, ove  necessario,  sulle  risorse  di  cui
all'autorizzazione  di  spesa  dell'articolo   14,   comma   5,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.77.