Art. 7 
 
 
      Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Fermo restando quanto previsto al  comma  8,  CDP  S.p.A.
puo'  altresi'  assumere  partecipazioni  in  societa'  di  rilevante
interesse nazionale  in  termini  di  strategicita'  del  settore  di
operativita', di  livelli  occupazionali,  di  entita'  di  fatturato
ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.  Ai
fini della qualificazione  che  precede,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  sono
definiti i requisiti, anche quantitativi, delle societa'  oggetto  di
possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi  del  presente
comma. Le medesime  partecipazioni  possono  essere  acquisite  anche
attraverso veicoli societari o fondi di investimento  partecipati  da
CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o  controllate  dallo
Stato o enti pubblici. Nel caso in  cui  dette  partecipazioni  siano
acquisite mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui
al comma 8.».