Art. 7 
 
 
        Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole:   «alla   Relazione
sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
«al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui  all'articolo
10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»; 
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 10,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF  di  cui  all'articolo
10-bis»; 
      3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge  5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente  per
il coordinamento della  finanza  pubblica",»  sono  soppresse,  e  le
parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del DEF»; 
      4) al comma 4, le parole: «la Decisione  di  finanza  pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF  di
cui all'articolo 10-bis»; 
    c) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «comma  2,   con   i   loro   eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»; 
      2) al comma 3, lettera m), le parole:  «10,  comma  2,  lettera
f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»; 
      3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla  nota»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  «da  una  nota
tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
      5) al comma 10, le parole:  «all'articolo  10,  comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»; 
    d)  all'articolo  13,  comma  1,  dopo   le   parole:   «elementi
informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla  ricognizione
di cui all'articolo 1, comma 3, e»,  dopo  la  parola:  «accessibile»
sono  inserite  le  seguenti:  «all'ISTAT  e»  e  dopo   le   parole:
«coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti:  «,
l'ISTAT»; 
    e) all'articolo 14, al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF» e al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    f) all'articolo 17, comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF»; 
    g) all'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF»; 
    h)  all'articolo  21,  al  comma  1,   le   parole:   «ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera a),  nella  Decisione  di  cui  al
medesimo articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e  al  comma  16,  le
parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»; 
    i) all'articolo 22, al comma 1: 
      1) all'alinea, primo periodo, le parole:  «nella  Decisione  di
cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «nella  Decisione  di  cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
    l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    m) all'articolo 40: 
      1) al comma 1, le parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni»; 
      2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «.  Ai  fini  dell'attuazione  del  precedente  periodo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per  l'esercizio  finanziario
2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
cui all'articolo 3»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        «g-bis) introduzione in via sperimentale di  un  bilancio  di
genere, per la valutazione del  diverso  impatto  della  politica  di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di  denaro,  servizi,
tempo e lavoro non retribuito»; 
      4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione  di  cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
    n) all'articolo 48: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei contratti stipulati per operazioni  di  finanziamento
che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione  pubblica  e'
inserita apposita clausola  che  prevede,  a  carico  degli  istituti
finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello  Stato,   all'ISTAT   e   alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  di  finanziamento,  con  indicazione
della data e dell'ammontare della stessa, del  relativo  piano  delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e  quota  interessi,  ove  disponibile.  Non  sono  comunque
soggette a comunicazione le operazioni  di  cui  all'articolo  3  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
fino a un massimo di 50.000 euro»; 
    o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
    p) all'articolo 52,  comma  2,  le  parole:  «alla  Decisione  di
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «al  Documento  di
economia e finanza». 
  2. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge  30
dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) esamina, in apposite sessioni, il  Documento  di  economia  e
finanza e la Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
successive modificazioni;». 
  3. L'articolo  4-ter  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e'
abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3  (Rapporto  sullo  stato  di  attuazione  della
          riforma della contabilita' e finanza  pubblica).  -  1.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette,   in
          allegato al Documento di economia e finanza di cui all'art.
          10, un rapporto sullo stato di  attuazione  della  presente
          legge con particolare riferimento alle attivita' volte alla
          realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello
          Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni  pubbliche,
          evidenziando il collegamento tra  la  nuova  struttura  del
          bilancio e la nuova  organizzazione  delle  amministrazioni
          pubbliche conseguente all'attuazione della  legge  4  marzo
          2009, n.  15,  e  dei  relativi  decreti  legislativi.  Nel
          rapporto si da' altresi' conto dello  stato  di  attuazione
          delle disposizioni di cui  alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art.  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  come
          sostituita dall'art. 2, comma 6, lettera b), della presente
          legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Coordinamento  della  finanza  pubblica  degli
          enti territoriali). - 1. Le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti  locali  determinano  gli
          obiettivi dei  propri  bilanci  annuali  e  pluriennali  in
          coerenza con gli  obiettivi  programmatici  risultanti  dal
          DEF. 
              2. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11, comma 3,
          lettera m), nella Nota di  aggiornamento  del  DEF  di  cui
          all'art. 10-bis, viene definito il  quadro  di  riferimento
          normativo   per   il   Patto   di    stabilita'    interno,
          caratterizzato  da  stabilita',  coerenza,  conformita'  ai
          parametri  europei  e  rispetto  dell'autonomia  gestionale
          degli enti. Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con
          gli  obiettivi  nazionali,  articolati  per   sottosettori,
          stabiliti ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  lettera  e),
          definisce   gli   interventi   necessari   per   il    loro
          conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. 
              3.  In   sede   di   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   vengono   fornite
          indicazioni ai fini  del  collegamento  tra  gli  obiettivi
          aggregati da  fissare  nell'ambito  del  DEF  e  le  regole
          previste per il singolo ente in ragione della categoria  di
          appartenenza. 
              4.  Per  la  spesa  in  conto  capitale,   sentita   la
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la
          Nota di aggiornamento del DEF di cui all'art. 10-bis  e  la
          legge di stabilita' individuano la quota  di  indebitamento
          delle amministrazioni  locali,  e  successivamente  per  il
          complesso delle  province  e  dei  comuni,  articolata  per
          regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato  individuato
          per l'intera pubblica amministrazione.». 
              - Per l'art. 11 della citata legge n. 196 del  2009  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  13  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
          -  1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e   di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato provvede a: 
                a) consolidare le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
                b)  valutare  la  coerenza  della  evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
                c) monitorare gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
                d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
          inviati alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della   finanza   pubblica   affinche'    possa    valutare
          l'opportunita'  di  attivare  il  procedimento   denominato
          "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza"
          di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge; 
                e)  consentire  l'accesso  e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'art. 13 alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7  della  legge
          17  maggio   1999,   n.   144,   trasmette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte  ai  sensi  dell'art.  44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta  alle
          Camere una relazione sul conto consolidato di  cassa  delle
          amministrazioni pubbliche,  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno,  evidenziando  l'eventuale  aggiornamento  delle
          stime secondo  l'articolazione  per  sottosettori  prevista
          all'art. 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla consistenza
          del debito pubblico. La relazione presentata  entro  il  30
          settembre riporta l'aggiornamento della stima  annuale  del
          conto consolidato di cassa delle amministrazioni  pubbliche
          e delle relative forme di copertura. Nella  relazione  sono
          anche esposte informazioni sulla  consistenza  dei  residui
          alla fine  dell'esercizio  precedente  del  bilancio  dello
          Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza  e
          sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base
          alla classificazione economica e funzionale. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.». 
              - Per l'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009,  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  18  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18 (Fondi speciali). - 1. La legge di  stabilita'
          prevede gli  importi  dei  fondi  speciali  destinati  alla
          copertura finanziaria di provvedimenti legislativi  che  si
          prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
          compresi nel bilancio  pluriennale  ed  in  particolare  di
          quelli correlati al perseguimento degli obiettivi  indicati
          nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilita'  sono
          indicate, distintamente per la  parte  corrente  e  per  la
          parte in conto capitale, le somme destinate alla  copertura
          dei  predetti  provvedimenti  legislativi   ripartite   per
          Ministeri. Nella  relazione  illustrativa  del  disegno  di
          legge di stabilita', con apposite  note,  sono  indicati  i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento  proposto  per  ciascun  Ministero.  I   fondi
          speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          in  appositi  fondi  la  cui  riduzione,  ai   fini   della
          integrazione per competenza e cassa di programmi  esistenti
          o  di  nuovi  programmi,  puo'  avvenire   solo   dopo   la
          pubblicazione  dei   provvedimenti   legislativi   che   li
          utilizzano.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  21  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio annuale di previsione e'  formato  sulla
          base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
          indicati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera  c),  nel
          DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. Sino all'esercizio  della  delega  di
          cui  all'art.  40,  in  appositi  allegati  agli  stati  di
          previsione  della  spesa   sono   indicate,   per   ciascun
          programma, per macroaggregato e distinte per  capitolo,  le
          spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili. 
              6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
          a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non  ha  la
          possibilita' di esercitare un effettivo controllo,  in  via
          amministrativa, sulle variabili che  concorrono  alla  loro
          formazione,    allocazione    e    quantificazione.    Esse
          corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili",  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
                a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                b) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          non predeterminate legislativamente che  sono  quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. Il bilancio di  previsione,  oggetto  di  un  unico
          disegno di legge, e' costituito dallo stato  di  previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per  Ministeri,  con  le  allegate  appendici  dei
          bilanci  delle  amministrazioni  autonome,  e  dal   quadro
          generale riassuntivo con riferimento al triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente,  nonche'
          gli effetti connessi alle disposizioni  normative  vigenti,
          con   separata    indicazione    di    quelle    introdotte
          nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del  prelievo
          obbligatorio,  con   l'indicazione   della   natura   delle
          agevolazioni,  dei   soggetti   e   delle   categorie   dei
          beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa,  si
          compone di due sezioni: 
                  1) la prima sezione,  concernente  il  piano  degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
                  2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
                b) una scheda illustrativa di ogni programma e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
                c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
          e relativi stanziamenti; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e) una scheda illustrativa  dei  capitoli  recanti  i
          fondi  settoriali  correlati  alle   principali   politiche
          pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
          i  corrispondenti  stanziamenti   previsti   dal   bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta  alle
          Camere una relazione, allegata  al  disegno  di  legge  del
          bilancio   di   previsione,   con   motivata    indicazione
          programmatica sulla destinazione alle aree  sottoutilizzate
          del territorio nazionale,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  alle  aree
          destinatarie degli interventi di cui all'art. 1,  comma  1,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  in
          conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  alle  aree
          montane, delle spese di investimento iscritte  negli  stati
          di previsione dei singoli Ministeri per gli  interventi  di
          rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
          regioni. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale,  effettuata  ai  sensi  dell'art.  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare sono ripartite in  capitoli  ai
          fini della gestione e della  rendicontazione.  Entro  dieci
          giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
          Ministri  assegnano  le  risorse  ai   responsabili   della
          gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
          il bilancio  di  previsione  dello  Stato  approvato  e  il
          sistema di contabilita' nazionale per i conti  del  settore
          della pubblica amministrazione. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
          conti consuntivi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in
          via ordinaria.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  22  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 22  (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato   dal   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  in  coerenza   con   gli
          obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni.
          Il bilancio pluriennale, redatto in base alla  legislazione
          vigente per missioni e programmi, in termini di  competenza
          e di cassa, espone separatamente: 
                a) l'andamento delle entrate e delle  spese  in  base
          alla  legislazione  vigente  -   bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente, di cui all'art. 21; 
                b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico.». 
              - Si riporta il testo del comma 8  dell'art.  30  della
          gia' citata legge n. 196 del 2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «8.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche.». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 40  della  gia'
          citata legge n. 196 del 2009 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  48   (Ricorso   al   mercato   delle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Nei   contratti   stipulati   per
          operazioni  di  finanziamento   che   costituiscono   quale
          debitore un'amministrazione pubblica e'  inserita  apposita
          clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
          l'obbligo di comunicare in  via  telematica,  entro  trenta
          giorni dalla stipula, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento  del  Tesoro  e  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  all'ISTAT  e  alla  Banca
          d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento  dell'operazione  di
          finanziamento, con indicazione della data e  dell'ammontare
          della stessa, del relativo piano  delle  erogazioni  e  del
          piano di ammortamento distintamente per  quota  capitale  e
          quota  interessi,  ove  disponibile.  Non   sono   comunque
          soggette a comunicazione le operazioni di  cui  all'art.  3
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di  debito  pubblico,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
          n. 398, e successive modificazioni. 
              2. In caso di  mancata  o  tardiva  trasmissione  della
          comunicazione di cui al comma  1,  e'  applicata  a  carico
          dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari
          allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a  un
          massimo di 50.000 euro.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  49  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 49 (Delega  al  Governo  per  la  riforma  ed  il
          potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del
          programma di analisi e valutazione della spesa).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita'  di
          analisi e valutazione della spesa  e  per  la  riforma  del
          controllo di regolarita' amministrativa e contabile di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
          controllo e monitoraggio della  Ragioneria  generale  dello
          Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
          di analisi e valutazione della spesa delle  amministrazioni
          centrali di cui  all'art.  3,  comma  67,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41,  comma
          5,   della   presente   legge,   da   svolgere   anche   in
          collaborazione  con  le   amministrazioni   e   istituzioni
          interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della
          legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini  della  elaborazione
          del Rapporto di cui all'art. 41; 
                b) condivisione  tra  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato,  gli  organismi  indipendenti  di  valutazione
          della  performance  di  cui   all'art.   14   del   decreto
          legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e  gli  uffici  di
          statistica dei diversi  Ministeri,  delle  relative  banche
          dati, anche attraverso l'acquisizione, per via  telematica,
          di   tutte   le   altre   informazioni   necessarie    alla
          realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa; 
                c) previsione di sanzioni  amministrative  pecuniarie
          in caso di mancata  comunicazione  dei  dati  di  cui  alla
          lettera  b)  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle
          amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale
          della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo
          del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; 
                d) graduale estensione del  programma  di  analisi  e
          valutazione  della   spesa   alle   altre   amministrazioni
          pubbliche; 
                e) riordino del sistema dei  controlli  preventivi  e
          dei   controlli   successivi,   loro   semplificazione    e
          razionalizzazione,   nonche'    revisione    dei    termini
          attualmente previsti per il controllo,  con  previsione  di
          programmi annuali basati  sulla  complessita'  degli  atti,
          sulla loro rilevanza  ai  fini  della  finanza  pubblica  e
          sull'efficacia dell'esercizio del controllo.». 
              - Per l'art. 52 della citata legge n. 196 del 2009,  si
          veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  10  della
          legge  30  dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul  Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Attribuzioni). - 1. In conformita'  a  quanto
          previsto  dall'art.  99,  secondo  e  terzo  comma,   della
          Costituzione, il CNEL: 
                a) esprime, su richiesta del Governo,  valutazioni  e
          proposte sui piu' importanti documenti ed atti di  politica
          e  di  programmazione  economica  e  sociale,   anche   con
          riferimento alle politiche comunitarie; 
                b) esamina, in apposite  sessioni,  il  Documento  di
          economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza, che il Governo presenta alle  Camere
          rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e  10-bis  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
                c) approva in apposite sessioni con  periodicita'  da
          esso stesso stabilita, ovvero,  in  relazione  ad  esigenze
          specifiche,  su  richiesta  delle  Camere  o  del  Governo,
          rapporti  predisposti  da   apposito   comitato   o   dalla
          commissione di cui all'art. 16  sugli  andamenti  generali,
          settoriali e locali del mercato del lavoro,  sugli  assetti
          normativi  e  retributivi  espressi  dalla   contrattazione
          collettiva,  procedendo  ad  un  esame  critico  dei   dati
          disponibili e  delle  loro  fonti,  al  fine  di  agevolare
          l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni; 
                d) esprime proprie valutazioni  sull'andamento  della
          congiuntura economica in sessioni  semestrali,  dettando  a
          tal fine proprie  direttive  agli  istituti  incaricati  di
          redigere il rapporto di base; 
                e) esamina, sulla base dei rapporti  predisposti  dal
          Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e  a
          tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi
          delle Comunita' europee e degli altri Stati membri; 
                f) contribuisce all'elaborazione  della  legislazione
          che comporta indirizzi  di  politica  economica  e  sociale
          esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta
          delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province
          autonome; 
                g) puo' formulare osservazioni e proposte di  propria
          iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa
          presa in considerazione  da  parte  dell'assemblea  con  le
          stesse  modalita'  previste  per  la   propria   iniziativa
          legislativa; 
                h) compie studi e  indagini  di  propria  iniziativa,
          sulle materie di cui ai punti precedenti; 
                i) ha l'iniziativa legislativa; 
                l)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   ad   esso
          attribuite dalla legge.».