Art. 3 Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformita' al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati, nonche' al decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e' responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia. 3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all'articolo 34.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari): «Art.1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per: a) «registri»: i registri tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia; b) «atti»: gli atti formati o comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari; c) «tenuta dei registri»: la formazione, l'uso, la conservazione, la custodia, l'esibizione di registri; d) «regole tecniche»: le regole emanate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; e) «codice di identificazione»: il codice idoneo ad assicurare l'identificazione della persona che accede ai registri; f) «regole procedurali»: le regole emanate, in ossequio alle esigenze relative alla integrita' fisica e logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e nei registri anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748; g) «responsabile dei sistemi informativi automatizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.».