Art. 2 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da  usarsi
per arrotolare le sigarette di cui all'articolo  39-bis  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il  31  dicembre
2010 con le specifiche previste dal medesimo  articolo  39-bis  nella
formulazione  vigente  alla  medesima  data  del  31  dicembre  2010,
l'accisa e' applicata con riferimento a quanto  in  materia  disposto
dallo stesso decreto legislativo nella  formulazione  vigente  al  31
dicembre 2010 purche' gli stessi prodotti vengano immessi in  consumo
entro il 30 giugno 2011. 
  2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente  alla
medesima data purche' le stesse sigarette siano  immesse  in  consumo
entro il 30 giugno 2011. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  testo  degli   articoli   39-bis,   39-ter,
          39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, si veda nelle note all'art. 1.