Art. 3 Disposizioni in materia di variazione dell'importo specifico fisso sulle sigarette 1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), si provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con le modalita' di cui all'articolo 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto: «2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui: a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) all' art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.».