Art. 3 
 
 
Disposizioni in materia di variazione  dell'importo  specifico  fisso
                           sulle sigarette 
 
  1. Alle eventuali minori  entrate  derivanti  dall'applicazione  di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero  2),  si
provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con  le  modalita'
di cui all'articolo 55, comma 2-quater, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli
          attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi
          lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1,
          comma 485, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono
          essere modificate le percentuali di cui: 
                a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni; 
                b) all' art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5,
          lettera a), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504, e successive modificazioni.».